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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 175 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che l'intera somma ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985, anziché con la tassazione separata del 32,18%. Secondo l'Amministrazione, l'aliquota del 12,5% poteva applicarsi esclusivamente alla parte della prestazione costituita dal rendimento finanziario netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non alla quota di capitale o agli importi calcolati convenzionalmente. La controversia riguardava quindi sia l'interpretazione del regime fiscale applicabile, sia la prova concreta della componente di rendimento finanziario.

La decisione

La Cassazione aveva già stabilito che l'aliquota del 12,5% poteva applicarsi soltanto agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 e derivanti dal rendimento finanziario netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Nel giudizio di rinvio, la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito una prova specifica e attendibile dell'esistenza di tale rendimento. La documentazione ENEL indicava infatti un importo determinato per differenza e sulla base di criteri convenzionali, economici e demografici, senza dimostrare un effettivo investimento sul mercato o un rendimento finanziario reale. È stato quindi accolto l'appello dell'Ufficio, riformata la decisione favorevole al contribuente e rigettata la domanda di rimborso. Le spese di tutti i gradi, compreso quello di Cassazione, sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 della legge n. 482/1985

    Aliquota del 12,50 per cento

    L'aliquota agevolata si applica, per le prestazioni dei fondi previdenziali integrativi, soltanto alla parte riconducibile al rendimento finanziario netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione liquidata.

  • Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986

    Regime di tassazione separata

    Il regime ordinario della tassazione separata resta applicabile alle componenti della prestazione che non siano dimostrate come rendimento finanziario soggetto all'aliquota del 12,5%.

  • D.lgs. n. 124/1993

    La giurisprudenza richiamata considera rilevante l'iscrizione al fondo in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali integrative.

  • Cassazione, sentenza n. 14007 dell'8 luglio 2016

    Ha stabilito che l'aliquota del 12,5% può riguardare soltanto le somme corrispondenti al rendimento e ha rinviato alla CTR per l'accertamento della sua effettiva esistenza e quantificazione.

  • Cassazione, sentenza n. 2600 del 10 febbraio 2016

    Ha affermato che, per i fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione, l'aliquota del 12,5% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • Cassazione, ordinanza n. 16116 del 19 giugno 2018

    Ha ribadito che non è sufficiente una determinazione contabile o convenzionale dell'importo: il contribuente deve dimostrare che la somma derivi da un effettivo investimento finanziario e dal relativo rendimento sul mercato.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di imposte ritenute eccessive, il contribuente ha l'onere di provare in modo preciso tutti i presupposti del diritto al rimborso, inclusa la composizione delle somme ricevute.
  • L'aliquota agevolata del 12,5% non si applica automaticamente all'intera prestazione di un fondo previdenziale integrativo: riguarda soltanto il rendimento finanziario netto effettivamente realizzato mediante investimenti sul mercato.
  • Una certificazione generica dell'ente gestore o una quantificazione ottenuta per differenza non è necessariamente sufficiente a dimostrare un rendimento finanziario reale.
  • Gli importi calcolati mediante criteri convenzionali, attuariali, economici o demografici possono essere considerati capitale o altra componente della prestazione, salvo prova concreta del loro collegamento con investimenti finanziari e rendimenti effettivi.
  • In casi analoghi è opportuno produrre documentazione analitica sulla gestione delle somme: versamenti, investimenti, rendimenti lordi e netti, periodi di maturazione, strumenti finanziari utilizzati e criteri di imputazione alla posizione individuale.
  • La mera iscrizione a un fondo antecedente al 1993 o la natura previdenziale del fondo non basta, da sola, a ottenere l'aliquota del 12,5%; occorre dimostrare anche la specifica quota di rendimento agevolabile.

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