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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 1106 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - contribuente deceduto - intestazione e notifica della cartella di pagamento - art. 65, D.P.R. n. 600/73.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno impugnato una cartella di pagamento intestata alla contribuente deceduta e, per essa, agli eredi, relativa alla rata non versata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni. Hanno contestato, in via principale, l'inesistenza o invalidità della notifica e dell'intestazione della cartella, sostenendo di avere comunicato la propria qualità di eredi ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. In subordine hanno dedotto difetto di motivazione, mancata allegazione dell'atto presupposto, assenza di responsabilità solidale tra coeredi, intrasmissibilità delle sanzioni, limitazione della responsabilità derivante dall'accettazione con beneficio di inventario, pendenza di una controversia sul testamento e inesigibilità delle rate dell'imposta sostitutiva non versate, poiché la morte era intervenuta prima della cessione del bene.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riunito i due appelli e ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella per invalidità della notifica. Ha stabilito che la dichiarazione di successione non sostituisce la comunicazione specifica prevista dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, da presentare direttamente all'Ufficio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non essendo stata provata tale comunicazione, era valida la notifica della cartella intestata alla de cuius e notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta. Sono state inoltre respinte le contestazioni relative alla motivazione della cartella, alla responsabilità solidale degli eredi, al beneficio di inventario, al mancato coinvolgimento degli altri coeredi e alla sospensione per la causa sul testamento. La scelta di rivalutare il bene e pagare l'imposta sostitutiva, anche mediante la prima rata, è stata ritenuta perfezionata e irrevocabile; la morte successiva non elimina l'obbligo di versare le rate residue. Per le sanzioni, già sgravate dall'Ufficio, è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • Art. 65, D.P.R. n. 600/1973

    Se è stata eseguita la comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale degli eredi, gli atti devono essere diretti e notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio comunicato; in mancanza, possono essere notificati agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius.

    La notifica personale ai singoli eredi è necessaria soltanto quando gli eredi abbiano effettuato la specifica comunicazione prevista dalla norma. La dichiarazione di successione non è sufficiente a sostituire tale adempimento.

  • Art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    La notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente è efficace nei confronti degli eredi che non abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla norma almeno trenta giorni prima.

    In assenza della comunicazione degli eredi, l'Amministrazione può utilizzare la forma semplificata di notifica presso l'ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

    La cartella indicava che la pretesa derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione e riportava gli estremi necessari per comprendere il tributo e il mancato versamento.

  • Art. 8, D.Lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi. Nel caso concreto l'Ufficio aveva già sgravato la sanzione, determinando la cessazione della materia del contendere su questo punto.

  • Art. 156 c.p.c.

    L'eventuale sanatoria dei vizi di notificazione non è stata decisiva, poiché la Commissione ha ritenuto direttamente valida la notifica effettuata.

  • Art. 32, D.Lgs. n. 546/1992

    I documenti devono essere prodotti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza; quelli depositati tardivamente non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

  • Art. 7, legge n. 448/2001

    La rivalutazione dei terreni mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva consente di assumere il valore rivalutato ai fini del calcolo delle plusvalenze.

  • Art. 2, D.L. n. 282/2002

    La norma disciplina l'imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni.

  • Art. 43, D.Lgs. n. 346/1990

    Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente.

    La pendenza di una causa sulla validità del testamento non sospende automaticamente gli effetti fiscali della successione risultante dalla denuncia presentata all'Amministrazione.

  • Art. 42, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 346/1990

    In caso di successivo mutamento della devoluzione ereditaria può essere riconosciuto il rimborso dell'imposta eventualmente pagata in più.

  • Art. 295 c.p.c.

    La controversia civile sulla validità del testamento non imponeva la sospensione del processo tributario, mancando un rapporto di pregiudizialità rilevante ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deceduto ha eredi identificabili, la forma della notifica dipende dalla comunicazione specifica prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973: se la comunicazione è stata validamente effettuata, la notifica deve essere personale e nominativa presso il domicilio comunicato; altrimenti è ammessa la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto.
  • La sola presentazione della dichiarazione di successione, anche se contiene i nominativi e gli indirizzi degli eredi, non sostituisce automaticamente la comunicazione formale richiesta dall'art. 65. È quindi opportuno conservare la prova dell'invio diretto all'Ufficio o della raccomandata con avviso di ricevimento.
  • Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti tributari trasmissibili del defunto, senza che sia normalmente necessario integrare il contraddittorio con tutti i coeredi. La solidarietà non riguarda però le sanzioni tributarie, che non si trasmettono agli eredi.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non elimina il debito fiscale: limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati e separa il patrimonio ereditario da quello personale. Gli atti di accertamento o le cartelle possono comunque essere notificati all'erede, fermo il limite nell'esecuzione forzata.
  • La contestazione giudiziale del testamento non sospende di regola la riscossione o la liquidazione fiscale basata sulla successione risultante dalla denuncia. Gli eventuali effetti fiscali del successivo accoglimento della causa possono essere regolati mediante rimborso o riliquidazione.
  • Per le imposte sostitutive derivanti da rivalutazioni, il pagamento della prima rata e gli adempimenti collegati possono perfezionare una scelta volontaria e irrevocabile. La morte successiva non rende automaticamente inesigibili le rate residue né comporta di per sé il rimborso delle somme già versate.
  • Le eccezioni e i documenti nel processo tributario devono essere depositati nei termini processuali: la costituzione tardiva può comportare decadenze e i documenti depositati oltre il termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza possono essere esclusi dalla decisione.

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