Sentenza del 12/09/2018 n. 1561 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Agevolazioni - Domanda di definizione agevolata - Decreto-legge 148/2017 - Riconoscimento sussistenza debito - Verifica legittimità della procedura esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la regolare notificazione delle sette cartelle di pagamento e sosteneva che l’Amministrazione dovesse produrre gli originali delle cartelle e delle relate di notifica, con attestazione di conformità, non essendo sufficienti copie delle ricevute PEC. Contestava inoltre la mancata dimostrazione del contenuto degli atti notificati e delle modalità concretamente seguite per la notificazione. L’Agenzia sosteneva invece che le notifiche erano state validamente eseguite tramite PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri e che la successiva domanda di definizione agevolata costituiva riconoscimento del debito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello della contribuente. Ha ritenuto che la domanda di definizione agevolata costituisse riconoscimento della sussistenza del debito fiscale, ma ha precisato che tale riconoscimento riguardava il merito del rapporto obbligatorio e non impediva di contestare la legittimità della procedura esecutiva e delle notifiche. Nel caso concreto, l’Agenzia aveva prodotto sin dal primo grado le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi PEC, munite di firma digitale del mittente, ritenute idonee a dimostrare la ritualità delle notificazioni. La contestazione tardiva relativa alla mancata attestazione di conformità delle cartelle non è stata ritenuta decisiva. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado e in euro 3.000,00 per il grado d’appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Decreto-legge 148/2017, art. 1, comma 5
Definizione di "debitore" nell’ambito della definizione agevolata.
La presentazione della domanda di definizione agevolata è stata interpretata come comportamento concludente idoneo a riconoscere l’esistenza del debito fiscale, senza però comportare rinuncia alla contestazione della validità delle notifiche e della procedura esecutiva.
Decreto legislativo 68/2005, art. 6
La disciplina è stata ritenuta applicabile alla notificazione tramite PEC e alla prova della sua regolarità. Le ricevute di avvenuta consegna, munite della firma digitale del mittente, sono state considerate sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Codice di procedura civile, art. 215
La contribuente aveva richiamato la norma per disconoscere copie fotostatiche eventualmente prodotte dall’Amministrazione; tuttavia, la contestazione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla prova delle notifiche PEC fornita mediante le ricevute di consegna.
Codice civile, art. 2719
La norma è stata invocata in relazione al disconoscimento della conformità delle copie agli originali. Il giudice ha ritenuto che tale contestazione non incidesse sulla validità della prova della notificazione PEC concretamente depositata.
Massime di principio
- La richiesta di definizione agevolata può valere come riconoscimento dell’esistenza del debito fiscale, ma non equivale necessariamente ad accettazione della validità delle notifiche o della legittimità degli atti esecutivi.
- Anche quando il contribuente riconosce sostanzialmente il debito, può ancora contestare autonomamente la regolarità della notificazione delle cartelle, poiché il merito del debito e la legittimità della riscossione sono profili distinti.
- Per le notifiche via PEC, le ricevute di accettazione e soprattutto di avvenuta consegna, correttamente formate e riferibili all’indirizzo PEC del destinatario, possono costituire prova sufficiente del perfezionamento della notifica.
- Le contestazioni sulla conformità delle copie o sull’assenza degli originali devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico; una contestazione tardiva può non essere idonea a superare la prova documentale della notificazione.
- La verifica della regolarità della notifica deve concentrarsi sulla prova del mittente, del destinatario, dell’indirizzo PEC utilizzato, della consegna e del contenuto dell’atto, secondo la disciplina applicabile al momento della notificazione.
- La soccombenza nella contestazione della notificazione può comportare, oltre alla conferma della pretesa esecutiva, la condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
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