Sentenza del 12/09/2018 n. 703 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati da una società che è stata dichiarata contribuente inattivo dall'amministrazione fiscale. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diritto alla detrazione - Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato "inattivo" dall'amministrazione fiscale - Diniego del diritto a detrazione - Principi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società era stata dichiarata contribuente inattivo e il suo numero d'identificazione IVA era stato annullato dal 7 ottobre 2010 al 24 maggio 2011 per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Dopo la riattivazione del numero IVA, la società aveva chiesto la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati durante il periodo di disattivazione. L'amministrazione fiscale aveva negato la detrazione, ritenendo sufficiente il fatto che gli acquisti fossero stati effettuati nel periodo di inattività. La società ha contestato tale diniego per violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che neghi automaticamente il diritto alla detrazione per il solo fatto che gli acquisti siano stati effettuati durante il periodo in cui il numero IVA era annullato. L'identificazione IVA e gli obblighi dichiarativi sono requisiti formali e non possono compromettere il diritto alla detrazione quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali: il soggetto deve essere un soggetto passivo, gli acquisti devono essere destinati a operazioni soggette a IVA e devono essere documentati da fatture valide. Il diniego resta possibile se la violazione formale impedisce di verificare i requisiti sostanziali oppure se la detrazione è fraudolenta o abusiva. Spetta al giudice nazionale verificare tali circostanze; la Corte non ha deciso direttamente la controversia nazionale nel merito.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articoli 167 e 168
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile; il soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta sugli acquisti utilizzati per operazioni soggette a imposta.
Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e spetta quando ricorrono i requisiti sostanziali relativi alla soggettività passiva, alla destinazione degli acquisti e all'effettiva imposizione a monte.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 178
Per poter esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve, tra l'altro, essere in possesso di una fattura conforme.
La fattura e gli altri adempimenti di esercizio sono requisiti formali: la loro inosservanza non comporta automaticamente la perdita della detrazione se i requisiti sostanziali sono dimostrabili.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 213 e 214
Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività; gli Stati membri devono provvedere alla sua identificazione tramite un numero individuale.
Gli obblighi di dichiarazione e identificazione IVA hanno funzione di controllo e non possono, da soli, negare il diritto alla detrazione maturato durante l'attività economica.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli Stati possono introdurre misure antifrode e sanzioni, ma devono rispettare proporzionalità, neutralità dell'IVA e parità di trattamento; non possono trasformare un adempimento formale in un diniego automatico della detrazione.
Codice tributario rumeno, articoli 11, paragrafo 1 bis, 147 bis, 153 e 158 ter
Le autorità tributarie non prendono in considerazione le operazioni effettuate da un contribuente dichiarato inattivo.
La normativa nazionale prevedeva conseguenze automatiche sull'IVA per il contribuente inattivo, ma tale automatismo è incompatibile con il diritto dell'Unione quando impedisce la detrazione nonostante la prova dei requisiti sostanziali e l'assenza di frode o abuso.
Codice di procedura tributaria rumeno, articolo 78, paragrafo 5
I contribuenti sono dichiarati inattivi, tra l'altro, se non adempiono nel corso di un semestre civile agli obblighi dichiarativi.
La mancata presentazione delle dichiarazioni può essere sanzionata, anche mediante ammende proporzionate, ma non giustifica automaticamente la perdita definitiva del diritto alla detrazione IVA.
Massime di principio
- La sospensione o cancellazione del numero IVA per irregolarità dichiarative è normalmente un problema formale e non elimina automaticamente il diritto alla detrazione relativo ad acquisti effettivi e inerenti all'attività imponibile.
- Dopo la riattivazione della posizione IVA, il contribuente può far valere la detrazione anche per acquisti effettuati durante il periodo di disattivazione, purché dimostri soggettività passiva, effettiva realizzazione degli acquisti, destinazione a operazioni imponibili e corretta documentazione.
- L'amministrazione fiscale può negare la detrazione se non è possibile verificare i requisiti sostanziali oppure se emergono frode, abuso, operazioni inesistenti o consapevole partecipazione a un'evasione.
- Le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni possono essere applicate, ma devono essere proporzionate e non possono consistere automaticamente nella perdita della detrazione.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di privilegiare la sostanza economica dell'operazione rispetto a un diniego fondato esclusivamente sulla data di emissione della fattura, della dichiarazione o sulla temporanea inattività del numero IVA.
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