Cassazione Penale, Sentenza n. 40415/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, pur rideterminando la pena e revocando l'interdizione dai pubblici uffici, lo ha confermato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le censure, svolte in sei motivi, possono essere sintetizzate come segue: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta dilatazione temporale dell'addebito rispetto alla contestazione originaria e lesione del diritto di difesa conseguente al rito abbreviato; (2) errata qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto, non adeguatamente provata e in contrasto con le dichiarazioni delle parti e dei fornitori; (3) vizio di motivazione e insufficiente prova della distrazione patrimoniale, con richiesta di riduzione dell'entità contestata e doglianza sull'accertamento del dolo specifico; (4) insufficiente prova del dolo specifico relativo alla bancarotta documentale e contraddittorietà riguardo lo smarrimento della contabilità imputato alla coimputata; (5) erronea valutazione nella comparazione tra attenuanti generiche e aggravante prevista dall'art. 219 I.f., con conseguente eccessiva determinazione della pena; (6) determinazione non corretta della durata delle pene accessorie, imputata essere automaticamente commisurata alla pena principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. In motivazione ha affermato che: la diversa collocazione cronologica delle forniture non ha mutato radicalmente l'oggetto dell'imputazione e non ha pregiudicato il diritto di difesa, soprattutto perché il ricorrente stesso aveva prospettato elementi riferibili al periodo contestato; la qualificazione di amministratore di fatto è fondata su plurimi elementi convergenti (dichiarazioni di Franconeri, rapporto esclusivo con il commercialista, riferimenti dei fornitori, comportamento del ricorrente) e la valutazione di fatto è insindacabile in sede di legittimità quando motivata; la prova della distrazione patrimoniale è stata ricostruita con riferimento al mancato ritrovamento dei beni alla data del fallimento e alle dichiarazioni/documentazione dei fornitori, principio compatibile con la presunzione che il mancato rinvenimento derivi da distrazione se è dimostrata la precedente disponibilità; le censure sul dolo specifico erano in parte inedite o generiche e comunque infondate alla luce della motivazione che collega la sottrazione delle scritture alla dissimulazione delle operazioni sociali; la dosimetria della pena e la comparazione delle circostanze rientrano nel sindacato del merito quando non siano illogiche o arbitrarie; la determinazione delle pene accessorie, pur non dovendo essere automatica, può essere motivatamente ancorata alla pena principale come fatto nel caso. Pertanto il verdetto di condanna in Cassazione è stato confermato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la modifica della collocazione temporale non determini automaticamente mutamento del fatto se l'oggetto dell'imputazione resta identificabile e il ricorrente ha potuto difendersi concretamente.
Richiamato insieme all'art. 521 per la doglianza sulla correlazione tra atto di accusa e sentenza; la Cassazione ha escluso la violazione ex articolo richiamato nelle circostanze del caso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: il ricorso è stato valutato nei limiti ammessi dalla norma e molte censure sono state dichiarate aspecifiche o inedite quando non erano state adeguatamente dedotte in appello.
Menziomento in relazione al vincolo sul patrimonio fallimentare; la Corte ha rilevato che i beni non rinvenuti alla dichiarazione di fallimento possono essere ritenuti sottratti rispetto al vincolo previsto dalla normativa civile e valutati nell'ambito della bancarotta per distrazione.
art. 219, comma 1 (I.f.)
Riferito come aggravante in materia fallimentare; la Corte ha valutato l'esclusione dell'aggravante in primo grado ma ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'entità della distrazione nella determinazione della pena, anche in assenza dell'aggravante.
Richiamato come criterio di determinazione della pena e delle pene accessorie: la Corte ha confermato che il giudice può valutare gravità del fatto e personalità dell'imputato e che le pene accessorie devono essere determinate concretamente secondo art. 133, senza meccanismi automatici.
Menziomento in relazione al patteggiamento della coimputata: la Corte ha richiamato il principio per cui il risultato del procedimento a seguito di patteggiamento non vincola l'ordinario giudizio nei confronti dei coimputati.
Citato in riferimento al rapporto tra pena principale e pene accessorie; la Corte ha confermato che non deve esistere automatismo di calcolo ma è consentita una motivata ancoratura discrezionale.
Massime di principio
- La modifica della collocazione temporale dei fatti nella decisione rispetto alla contestazione iniziale non costituisce per sé violazione del diritto di difesa: occorre verificare se vi sia stata una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione che abbia impedito di difendersi. Se l'imputato ha avuto la possibilità concreta di contestare e fornire elementi, la variazione temporale è compatibile con il principio di legalità dell'accusa.
- L'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto si basa su un apprezzamento complessivo di indizi convergenti (rapporti con commercialista, fornitori, dipendenti, effettiva gestione degli affari sociali). Tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione o illogica.
- In caso di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento di beni o valori societari alla data del fallimento costituisce presunzione rilevante di distrazione quando sia dimostrata la precedente disponibilità da parte della società; le dichiarazioni e la documentazione dei fornitori possono costituire prova probante della esistenza e del valore delle forniture.
- I profili relativi al dolo specifico devono essere dedotti tempestivamente nel gravame: censure inedite in Cassazione su temi non affrontati in appello sono inammissibili. Inoltre, la valutazione del dolo può essere desunta dal quadro probatorio complessivo, compresa la sottrazione delle scritture contabili e la loro mancata ricostruzione.
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti e la dosimetria della pena sono attività discrezionali del giudice di merito; in sede di legittimità si interviene solo per ragionamenti manifestamente illogici o arbitrari.
- La durata delle pene accessorie non deve essere determinata automaticamente in funzione della pena principale, ma il giudice può comunque ancorarle motivatamente alla pena principale se ciò è adeguatamente spiegato.
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