Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore di alcuni dipendenti turnisti di un'azienda ospedaliera, del servizio mensa o del relativo beneficio sostitutivo per i turni di lavoro continuativi superiori a sei ore giornaliere, compresi i turni notturni. I lavoratori avevano ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto e la condanna dell'ente al pagamento delle somme dovute. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha contestato l'applicazione del termine prescrizionale, sostenendo che si trattasse di pretesa soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e non di pretesa risarcitoria; (2) ha dedotto la violazione della disciplina collettiva, sostenendo che le clausole del CCNL richiamate dai giudici di merito non attribuissero ai turnisti il diritto alla mensa nelle modalità riconosciute; (3) ha censurato l'estensione del diritto ai turni notturni, affermando che la contrattazione collettiva avrebbe rimesso all'autonomia aziendale l'istituzione del servizio in orario notturno e che le indennità previste compenserebbero il disagio del lavoro notturno, non anche la mancata mensa; (4) ha denunciato la violazione della disciplina collettiva e dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, assumendo che per alcuni lavoratori (indicati come Majolino e Diamanti) i turni non avrebbero superato le sei ore continuative, con conseguente insussistenza del presupposto del beneficio; (5) in via subordinata, ha sostenuto che, se spettante, il danno o il credito avrebbe dovuto essere ridotto/eliso considerando la retribuzione percepita durante la pausa e l'incompatibilità tra pausa retribuita e destinazione del tempo alla mensa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché l'indirizzo consolidato qualifica il buono pasto e il servizio mensa come beneficio assistenziale, funzionale al benessere psico-fisico del lavoratore e, ove non fruito, riconduce la pretesa alla violazione dell'art. 2087 c.c., con applicazione del termine prescrizionale dell'illecito contrattuale e non di quello di cui all'art. 2948 c.c.; inoltre ha ribadito che, ai sensi della contrattazione collettiva del comparto sanità e dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, il diritto sorge quando l'orario giornaliero continui oltre le sei ore, restando irrilevante che il lavoro sia articolato in turni o che la pausa venga fruita prima o dopo il turno, e che ciò vale anche per il lavoro notturno. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, perché non specificava gli atti da cui desumere il preteso mancato superamento delle sei ore, era formulato solo come violazione di legge pur mirando a censurare una pretesa omissione di pronuncia, e comunque investiva accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione in presenza di "doppia conforme". Il quinto motivo è stato respinto perché non è configurabile alcuna compensazione o elisione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione della pausa, trattandosi di voci eterogenee per natura e funzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non si applica alla pretesa relativa al mancato riconoscimento del buono pasto/mensa, poiché il beneficio ha funzione assistenziale e non retributiva; il termine quinquennale previsto per le pretese retributive non governa la fattispecie.
Il mancato riconoscimento della pausa mensa e del meccanismo sostitutivo integra una lesione del benessere psico-fisico del lavoratore e si traduce in una pretesa risarcitoria da violazione dell'obbligo di sicurezza.
art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Il diritto alla pausa sorge quando l'orario giornaliero supera le sei ore continuative; la norma è richiamata come presupposto del diritto a un intervallo non lavorato e, conseguentemente, alla mensa o al beneficio sostitutivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale, ma non idoneo a mutare l'esito, poiché il diritto alla mensa/beneficio sostitutivo resta ancorato ai presupposti sopra indicati.
Invocato per la quantificazione/riduzione del preteso credito risarcitorio; la Corte esclude però la compensazione tra voci eterogenee.
Richiamato dalla ricorrente sul profilo della quantificazione del danno, ma non conduce a una detrazione della retribuzione percepita nella pausa.
Richiamato per l'interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte privilegia una lettura sistematica e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole collettive; la Corte esclude che esse possano essere lette come escludenti il diritto dei turnisti alla mensa.
Richiamato dalla Corte come supporto al richiamo dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come base del contributo unificato originario, rispetto al quale opera l'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il buono pasto o il servizio mensa previsto dalla disciplina collettiva del comparto sanità ha natura assistenziale e non retributiva; quando il lavoratore ne sia illegittimamente privato, la tutela si colloca nell'alveo della violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., con conseguenze sul regime prescrizionale dell'azione.
- Ai fini del diritto alla mensa o al beneficio sostitutivo, è decisivo che la prestazione lavorativa giornaliera superi continuativamente le sei ore; non rileva, di regola, che il lavoro sia organizzato in turni, né che la pausa sia collocata prima o dopo il turno anziché all'interno dello stesso.
- La disciplina collettiva sui turni notturni non esclude, di per sé, il diritto alla mensa: l'eventuale indennità per il turno notturno non assorbe né sostituisce automaticamente il beneficio mensa, salvo una previsione negoziale espressa in tal senso.
- Non è ammissibile compensare o elidere l'indennità sostitutiva della mensa con la retribuzione corrisposta per la pausa o per altri segmenti della prestazione, quando le voci abbiano natura e funzione diverse.
- In sede di legittimità, la censura che mira a contestare l'accertamento del superamento delle sei ore continuative deve essere specifica, autosufficiente e riferita al vizio processuale corretto; non è consentito trasformare in violazione di legge una critica rivolta in realtà al merito dei fatti, specie in presenza di doppia conforme.
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