Cassazione Civile, Ordinanza n. 24194/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera alla fruizione del servizio mensa, ovvero del buono pasto sostitutivo, per il periodo 2015-2019. Il giudice di primo grado aveva condannato l'azienda al pagamento, in favore dei lavoratori, di somme determinate in base a consulenza tecnica contabile a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il diritto spettasse a tutti i lavoratori che prestano attività per più di sei ore, compresi i turnisti e il personale notturno, e che fosse sufficiente il superamento della soglia oraria e il correlato diritto alla pausa pranzo. In cassazione l'azienda ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 e delle clausole del CCNL Comparto Sanità, sostenendo che la contrattazione collettiva non attribuirebbe un diritto soggettivo alla mensa o al servizio sostitutivo, che la pausa pranzo non coinciderebbe con la pausa di recupero psico-fisico e che l'espressione "purché non in turno" escluderebbe i turnisti dal beneficio; 2) violazione delle norme sul risarcimento e sull'onere della prova, deducendo che il pregiudizio sarebbe stato trattato come danno in re ipsa e che il quantum sarebbe stato indebitamente ancorato al valore dei buoni pasto non erogati; 3) violazione delle norme su danno e compensazione, censurando il rigetto dell'eccezione di compensazione impropria tra il valore del servizio non fruito e la retribuzione corrisposta per la pausa lavorativa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui il buono pasto/servizio mensa è un'agevolazione assistenziale connessa all'orario di lavoro di almeno sei ore consecutive, non esclusa dalla turnazione né dal lavoro notturno, e il valore del buono costituisce solo parametro di liquidazione del danno da inadempimento. Ha inoltre escluso qualsiasi compensazione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione della pausa infralavorativa, trattandosi di voci aventi natura e funzione diverse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda ospedaliera. Ha confermato che, una volta istituito il servizio mensa o una sua modalità sostitutiva, il diritto al relativo beneficio spetta ai lavoratori che svolgano un orario di almeno sei ore continuative, anche se articolato in turni o svolto di notte, e che il servizio può essere fruito prima, durante o dopo il turno. Ha inoltre affermato che il risarcimento per la mancata fruizione non configura un indebito danno in re ipsa, poiché il valore del buono pasto è utilizzabile come criterio di liquidazione del pregiudizio subito, e ha escluso la compensazione con la retribuzione della pausa infralavorativa perché si tratta di prestazioni diverse per natura e funzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
La pausa per il pasto presuppone, come regola generale, che il lavoratore svolga un orario giornaliero di almeno sei ore consecutive; tale disciplina è richiamata per affermare il diritto alla pausa e, quindi, al servizio mensa o sostitutivo.
art. 29 CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001
Interpretato nel senso che il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo spettano ai lavoratori che svolgono almeno sei ore continuative, senza esclusione dei turnisti o dei lavoratori notturni.
art. 4 CCNL Comparto Sanità 31 luglio 2009
Considerato insieme all'art. 29 CCNL 2001 come fonte della disciplina collettiva del servizio mensa nel comparto sanitario, non idonea a escludere il diritto dei turnisti al beneficio.
art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018
La formula "purché non in turno" viene letta come riferita alla diversa disciplina della pausa di trenta minuti, non come esclusione del diritto alla mensa o al buono pasto per i lavoratori turnisti.
art. 43, comma 4, CCNL 2 novembre 2022
Richiamato come disposizione successiva coerente con l'interpretazione già fornita in giurisprudenza circa il diritto al servizio mensa nei rapporti di lavoro del comparto sanitario.
Invocato per l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte non accoglie la lettura offerta dalla ricorrente.
Richiamato per la lettura sistematica delle norme collettive; la Corte conferma l'interpretazione coordinata che non esclude il beneficio per i turnisti.
La mancata fruizione del servizio mensa integra inadempimento fonte di responsabilità risarcitoria dell'ente datoriale.
Il danno risarcibile va commisurato al pregiudizio conseguenza dell'inadempimento; il valore del buono pasto è usato come parametro di liquidazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento e interessi, ma senza accoglimento della censura.
Il danno viene liquidato equitativamente o mediante criteri parametrici, facendo riferimento al valore del buono pasto non erogato.
Norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, applicata per la quantificazione del pregiudizio da mancata fruizione della mensa.
La Corte respinge la censura di carenza probatoria, riconoscendo che il danno è stato correttamente allegato e liquidato secondo il parametro dei buoni pasto dovuti.
Cita il procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Richiamato per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale consolidato senza necessità di nuova e ampia motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il buono pasto o il servizio mensa, una volta istituito dal datore di lavoro o previsto dalla disciplina collettiva, ha natura di agevolazione assistenziale collegata all'orario di lavoro e matura quando il dipendente presti attività per almeno sei ore continuative, indipendentemente dalla circostanza che il lavoro sia articolato in turni o svolto di notte.
- Le clausole contrattuali collettive che disciplinano pause, turni e lavoro notturno non vanno lette come esclusione implicita del diritto alla mensa o al buono pasto, se non contengono un'espressa previsione di deroga; il riferimento alla non turnazione può riguardare solo la diversa durata o collocazione della pausa.
- La mancata fruizione del servizio mensa o del buono pasto non genera un danno in re ipsa, ma può fondare una domanda risarcitoria il cui quantum sia liquidato in base al valore del beneficio non goduto come parametro del pregiudizio subito.
- Non è configurabile compensazione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione corrisposta per la pausa infralavorativa, poiché si tratta di emolumenti con natura e funzione diverse.
- L'organizzazione del servizio sanitario deve essere strutturata in modo da consentire ai lavoratori aventi diritto di fruire delle pause e del pasto senza compromettere la continuità dell'assistenza ai pazienti.
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