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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24218/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente della Regione Campania, immesso in ruolo dopo attività svolta per un commissariato per la ricostruzione e poi in base a normativa regionale di recepimento, aveva già ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento di differenze retributive tra la VI e l’VIII qualifica per un determinato periodo. Successivamente aveva chiesto anche il pagamento di ulteriori somme: rivalutazione monetaria, interessi, differenze tra quanto percepito e quanto dovuto, e in particolare una ulteriore voce di salario/retribuzione individuale di anzianità calcolata sugli scatti biennali dal maggio 1990 al maggio 2000. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. In appello il lavoratore aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda relativa al salario individuale di anzianità; la Corte territoriale aveva ritenuto dovuta anche tale voce, affermando che il dipendente avesse maturato alla data di immissione in ruolo l’emolumento poi denominato retribuzione individuale di anzianità, non corrisposto per effetto del congelamento. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 384/1992, per inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 51, comma 3, l. 388/2000 e della sentenza Corte cost. n. 4/2024, poiché il personale regionale non rientrava nella disciplina della maggiorazione RIA; 2) violazione dell’art. 41, comma 7, d.P.R. 347/1983, poiché la progressione economica per scatti e classi era cessata al 31 dicembre 1982; 3) violazione degli artt. 44, comma 1, d.P.R. 333/1990 e 42, comma 1, l. reg. Campania n. 12/1991, sostenendo che la disciplina applicabile non prevedesse lo scatto riconosciuto dalla sentenza impugnata. Il dipendente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c. per asserita incoerenza della decisione d’appello rispetto alla domanda e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore, perché proposto dalla parte vittoriosa in appello senza un interesse attuale all’impugnazione, e ha invece accolto il ricorso principale della Regione nei limiti indicati in motivazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. La Cassazione ha chiarito che, per il personale delle Regioni ed enti locali, non è applicabile la disciplina della maggiorazione RIA prevista per il comparto Ministeri, né la normativa invocata dal giudice d’appello sulla base di quella disciplina; il d.P.R. 333/1990 e la legge regionale di recepimento non prevedevano ulteriori scatti o incrementi dopo quelli ivi espressamente stabiliti, né una clausola di salvaguardia analoga ad altri contratti collettivi del settore pubblico. È stata quindi esclusa la spettanza degli ulteriori incrementi/retribuzione individuale di anzianità riconosciuti in appello sulla base del ragionamento seguito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    non è applicabile al personale del comparto Regioni ed enti locali ai fini del riconoscimento di ulteriori scatti o incrementi della retribuzione individuale di anzianità; la norma richiama una disciplina relativa ad altri comparti.

  • art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    la norma interpretativa non si applica alla fattispecie, perché concerne la maturazione della maggiorazione RIA nel comparto Ministeri e non nel comparto Regioni ed enti locali; il richiamo del giudice di appello è stato ritenuto improprio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 4/2024

    la pronuncia costituzionale, riferita alla disciplina della maggiorazione RIA per il comparto Ministeri, non estende i propri effetti al personale regionale e degli enti locali.

  • art. 41, comma 7, d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347

    la progressione economica per scatti e classi cessava al 31 dicembre 1982; non può essere utilizzata per fondare scatti ulteriori nel periodo successivo.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. 20 maggio 1990, n. 333

    prevede un ultimo incremento definitivo della retribuzione individuale di anzianità per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, con effetti dal 1 gennaio 1989; non introduce ulteriori scatti oltre tale limite per il personale regionale.

  • art. 42, comma 1, l.r. Campania n. 12/1991

    la legge regionale di recepimento non introduce, per il personale regionale, una disciplina diversa tale da riconoscere ulteriori incrementi della RIA rispetto a quelli già previsti dal d.P.R. 333/1990.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere una pronuncia d'appello asseritamente non coerente con la domanda; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse della parte vittoriosa.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per lamentare motivazione apparente e mancanza di collegamento tra gravame e dispositivo; anche tale censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorrente incidentale che sia già risultato vittorioso nel merito non ha interesse a impugnare la sentenza, salvo che il giudice abbia espressamente disatteso una sua eccezione o domanda; in mancanza, il ricorso incidentale è inammissibile.
  • La disciplina della retribuzione individuale di anzianità deve essere ricostruita in modo rigoroso secondo il comparto e la fonte collettiva o normativa applicabile: istituti previsti per un comparto pubblico non sono automaticamente estensibili ad altro comparto.
  • Quando una normativa contrattuale o regolamentare stabilisce un ultimo incremento definitivo della retribuzione di anzianità entro un determinato periodo e non contiene clausole di salvaguardia, non può desumersi un diritto a ulteriori scatti per periodi successivi non espressamente coperti.
  • Le norme interpretative sopravvenute e le pronunce costituzionali richiamate in relazione a un determinato comparto non possono essere trasposte a rapporti soggetti a disciplina diversa, se il presupposto normativo di base manca.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla spettanza di voci retributive va valutata alla luce della disciplina specifica applicabile al rapporto, e il giudice di merito che si discosti da tale disciplina incorre in violazione di legge, con cassazione della decisione e rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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