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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24216/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e una fondazione lirico-sinfonica. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della nullità o illegittimità dei termini apposti ai contratti, la declaratoria di abusiva reiterazione del lavoro a termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con conseguente tutela risarcitoria. In primo grado il tribunale ha dichiarato decadute le domande relative ai contratti anteriori al 12 luglio 2018, ha accertato la nullità del termine del contratto del 22 novembre 2018 e ha disposto la conversione di quel rapporto, oltre a un’indennità onnicomprensiva di otto mensilità. In appello, la corte territoriale ha confermato la nullità del termine del contratto del 22 novembre 2018 ma ha escluso la conversione, riconoscendo soltanto l’indennità di otto mensilità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: omessa motivazione sul rigetto dell’appello incidentale e violazione di norme processuali; violazione dell’art. 112 c.p.c. e giudicato interno per avere la corte d’appello deciso su un capo non devoluto; violazione di norme costituzionali, della direttiva 1999/70/CE e della CEDU, sostenendo che la natura privatistica delle fondazioni e la giurisprudenza costituzionale ed europea avrebbero imposto la conversione; violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 81/2015 e degli artt. 115 e 421 c.p.c. per il mancato rilievo del documento di valutazione dei rischi e della mancata contestazione della controparte. Ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sui profili di compatibilità del divieto di conversione e del solo risarcimento con il diritto dell’Unione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla decadenza maturata per i contratti anteriori e sull’assorbimento delle ulteriori questioni; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’appello della fondazione aveva investito l’integrale rigetto della domanda e quindi non si era formato giudicato interno sulla conversione; ha respinto il terzo motivo, ribadendo che, per il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la giurisprudenza di legittimità e quella unionale escludono la conversione automatica del rapporto e ammettono come sanzione il solo risarcimento del danno, purché effettivo e non meramente simbolico. Ha inoltre negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già coperta da interpretazione unionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per denunciare vizi di motivazione o violazioni di legge; la Corte ha escluso che le censure fossero idonee a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione era sorretta da assorbimento o da corretta applicazione del giudicato interno.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro del dovere di motivazione; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultra-petizione; la Corte ha escluso che vi fosse decisione su domanda non devoluta.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per mancata contestazione dei fatti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non colpiva la ratio della decadenza.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per contestare l’acquisizione documentale da parte del giudice di primo grado; la Corte ha ritenuto la questione assorbita o comunque irrilevante rispetto alla decadenza.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno; la Corte ha precisato che l’appello della datrice investiva l’intero capo decisionale.

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per affermare il vincolo ai principi di diritto delle Sezioni Unite, dai quali la sezione semplice non può discostarsi.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per il rinvio pregiudiziale; la Corte lo ha escluso perché la questione era già interpretata dalla giurisprudenza UE.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nelle difese della ricorrente; la Corte ha osservato che non è applicabile ai rapporti delle fondazioni lirico-sinfoniche per la loro qualificazione privatistica e per la disciplina speciale di settore.

  • art. 20 d.lgs. n. 81/2015

    invocato per sostenere la conversione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente perché superata dalla decadenza ed esclusa, in ogni caso, la conversione nel settore in esame.

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2005

    richiamato dai giudici di merito quale disciplina della decadenza applicabile alle domande sui contratti a termine.

  • art. 29 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato nel motivo di appello della datrice e nelle doglianze della ricorrente, in relazione al regime dei contratti a termine e alle deroghe di settore.

  • art. 29 d.l. n. 59/2019

    richiamato come intervento normativo successivo che introduce misure sanzionatorie diverse dalla conversione nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere una discriminazione indiretta tra categorie di lavoratori; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 117 Cost.

    invocato in relazione alla CEDU e al diritto UE; la Corte ha escluso il contrasto.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel tentativo di fondare la questione di compatibilità europea; la Corte non ha ravvisato rilievo decisivo.

  • art. 13 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nei quesiti pregiudiziali; non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.

  • artt. 134, 136, comma 1, e 137, comma 3, Cost.

    invocati per sostenere che la corte territoriale non si sarebbe conformata alla Corte costituzionale; la Cassazione ha ritenuto non condivisibile la premessa interpretativa.

  • artt. 27 e 30, comma 3, L. 87/1953

    richiamati in relazione ai vincoli derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale; la Corte di cassazione non ha accolto la tesi della ricorrente.

  • clausola 4 accordo quadro direttiva 1999/70/CE

    invocata per la dedotta discriminazione indiretta; la Corte ha escluso che comporti, in sé, un obbligo di conversione per le fondazioni lirico-sinfoniche.

  • clausola 5 accordo quadro direttiva 1999/70/CE

    la Corte ha ribadito che impone sanzioni effettive contro l’abuso del termine, ma non necessariamente la conversione automatica del rapporto.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro europeo sulla disciplina dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto la normativa e l’interpretazione nazionale compatibili con la clausola 5, purché vi sia una tutela effettiva risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità la censura deve misurarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una ragione assorbente, le doglianze che attaccano questioni ormai irrilevanti sono inammissibili.
  • Il giudicato interno non si forma su un singolo frammento isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; quando l’appello investe l’integrale rigetto della domanda, resta devoluta anche la questione degli effetti della nullità o illegittimità del rapporto.
  • Nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche la nullità del termine nei contratti a tempo determinato non comporta automaticamente la conversione del rapporto in tempo indeterminato, potendo l’ordinamento prevedere misure alternative effettive e dissuasive, in particolare un ristoro economico.
  • La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine richiede sanzioni effettive contro l’abuso della reiterazione dei contratti, ma non impone di per sé la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto dell’Unione sia già stata oggetto di interpretazione consolidata o quando la corretta soluzione risulti dall’univoca giurisprudenza sovranazionale.
  • Le censure relative all’acquisizione di documenti, alla mancata contestazione dei fatti o alla pretesa conversione del rapporto sono inidonee se non superano la preclusione o la decadenza già ritenute decisive dal giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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