Cassazione Civile, Ordinanza n. 24219/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una serie di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice impiegata come "viola di fila" e una fondazione lirico-sinfonica a partire dal 2013, con particolare rilievo per il contratto stipulato il 16.10.2018 e cessato il 22.12.2018. In primo grado era stata dichiarata la nullità del termine apposto a tale contratto, con conversione del rapporto in tempo indeterminato e riconoscimento di un’indennità risarcitoria; la Corte d’appello ha invece confermato la nullità del termine ma ha negato la conversione, riconoscendo solo l’indennità. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità del difetto di procura della fondazione e contestazione della sanatoria ex art. 182 c.p.c., sostenendo che la delibera di sanatoria non fosse valida e che mancassero i presupposti per l’avvalimento di legali del libero foro; 2) censura alla statuizione che, in applicazione dei principi delle Sezioni Unite, escludeva la conversione del contratto nullo in rapporto a tempo indeterminato per le fondazioni lirico-sinfoniche; 3) critica alla ritenuta inapplicabilità della disciplina ordinaria dei contratti a termine e alla lettura della normativa del d.lgs. n. 81/2015, invocando il principio di acausalità; 4) doglianza sull’applicazione del regime risarcitorio dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e sull’assimilazione al divieto di conversione previsto per il pubblico impiego, ritenuta erronea rispetto alla disciplina speciale del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: per il giudizio di cassazione, il patrocinio della fondazione non era più obbligatoriamente affidato all’Avvocatura dello Stato; quanto alla sanatoria del difetto di procura in appello, la censura non riportava il contenuto della delibera e non consentiva un sindacato di legittimità su un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale. Ha poi respinto congiuntamente gli altri motivi, ritenendo corretta l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 5542/2023 e n. 5556/2023: nei rapporti di lavoro a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur in presenza di nullità del termine e di abusiva reiterazione dei contratti, non opera la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato; il rimedio è il risarcimento del danno in misura predeterminata/equitativa, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità e di quella unionale. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia CGUE "Sciotto" e la successiva giurisprudenza europea per affermare che la clausola 5 dell’accordo quadro non impone necessariamente la conversione, purché l’ordinamento appronti misure effettive e dissuasive contro l’abuso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182 c.p.c.
applicabile anche al giudizio di appello
La sanatoria del difetto di procura può operare anche in appello, ove il giudice autorizzi la regolarizzazione e venga prodotta una delibera idonea a sanare ex tunc il vizio.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge e vizio motivazionale devono essere specifiche e devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 1 d.l. n. 345/2000 conv. in L. n. 6/2001
Le fondazioni lirico-sinfoniche, pur privatizzate, possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; non permane però un regime di patrocinio obbligatorio esclusivo.
art. 22 dello Statuto della Fondazione
La fondazione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, salvo che intenda rivolgersi a legali del libero foro con decisione motivata del Sovrintendente.
art. 28 d.lgs. n. 81/2005
La decadenza va riferita alla cessazione di ciascun contratto, pur potendo la sequenza dei rapporti essere valutata nel complesso per verificare l’abusiva reiterazione.
art. 20, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel giudizio di merito quale parametro per valutare la legittimità dell’apposizione del termine nei contratti della fondazione.
art. 19 d.lgs. n. 81/2015
La disciplina ordinaria dei contratti a termine non è stata applicata in modo pieno al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, per la specialità del regime e i limiti ricavati dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
È stato evocato per escludere la conversione e riconoscere un rimedio risarcitorio, in analogia con il pubblico impiego, ma la Corte precisa che il richiamo opera nei limiti del sistema speciale di settore.
art. 29, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2015
Nel testo si afferma che la disciplina introdotta nel 2019 e le modifiche successive non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie, ma confermano l’impostazione restrittiva sulla conversione.
art. 374, comma 3, c.p.c.
La sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite; un eventuale dissenso imporrebbe, al più, una nuova rimessione alle Sezioni Unite, se ne ricorressero i presupposti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Le argomentazioni di precedenti decisioni possono essere richiamate per relationem quando la questione sia già stata affrontata in modo conforme.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche, l’abusiva reiterazione dei contratti e la nullità del termine non comportano automaticamente la conversione del rapporto in tempo indeterminato quando il sistema speciale di settore, letto in coerenza con i principi affermati dalle Sezioni Unite, esclude tale effetto.
- La tutela contro l’uso abusivo del tempo determinato può essere soddisfatta anche mediante un rimedio risarcitorio effettivo e dissuasivo, determinato in via equitativa o presuntiva, purché non meramente simbolico e tale da consentire la riparazione del danno subito.
- La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine non impone, di per sé, la conversione del contratto nullo, ma richiede che l’ordinamento nazionale predisponga misure idonee a prevenire e sanzionare l’abuso in modo effettivo.
- La disciplina speciale delle fondazioni lirico-sinfoniche va interpretata tenendo conto della loro natura privatistica, ma anche delle persistenti esigenze pubblicistiche del settore, che possono giustificare deroghe rispetto alla disciplina comune dei rapporti di lavoro tra privati.
- In sede di legittimità, la critica a una sanatoria processuale o a un accertamento di fatto del giudice di merito richiede una censura specifica e autosufficiente; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
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