Cassazione Civile, Ordinanza n. 13699/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di responsabilità professionale proposta da una società nei confronti del proprio difensore, accusato di imperizia e negligenza nello svolgimento dell'attività difensiva in sette giudizi e in varie cause di lavoro promosse da ex dipendenti. La società chiedeva il risarcimento del danno, quantificato in euro 250.000. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e accolto la domanda riconvenzionale del difensore per il pagamento dei compensi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando carenze allegatorie e probatorie circa sia la condotta asseritamente negligente sia il nesso causale tra essa e l'esito sfavorevole dei giudizi. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113, 115, 116 e 167 c.p.c. per travisamento delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la negligenza del difensore nei ritardi nell'introduzione di un giudizio e avesse male interpretato una precedente sentenza della Corte d'appello di Roma, dalla quale sarebbe emerso che la riduzione dell'importo riconosciuto dipendeva dall'omesso deposito di documentazione imputabile al difensore; con il secondo ha dedotto, oltre agli stessi vizi processuali, anche la violazione dell'art. 2712 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ingiustamente ritenuto non provato il danno e la sua imputabilità al legale; con il terzo ha nuovamente dedotto violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte ritenuto insussistente la negligenza e per avere affermato che non era stato allegato il probabile esito favorevole di una eventuale impugnazione, in ragione della non pacificità della giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha precisato che le censure investivano direttamente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dell'inadempimento professionale e del nesso eziologico tra condotta del difensore ed evento dannoso. Ha inoltre richiamato i principi sull'art. 115 c.p.c., sull'art. 116 c.p.c. e sul travisamento della prova, evidenziando che non era stato prospettato un vero vizio denunciabile nei limiti consentiti dalla legge. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 113, 115, 116 e 167 c.p.c.
Il richiamo al vizio processuale non può essere usato per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e dei fatti.
Il suo richiamo è stato ritenuto incomprensibile e comunque non idoneo a fondare le censure prospettate.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte dalle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale.
Il suo richiamo è inserito nel quadro delle doglianze sul travisamento probatorio, ma non è stato ritenuto idoneo a mutare la natura fattuale delle censure.
Il richiamo è stato ritenuto apodittico, senza che emergesse una concreta e specifica critica alla valutazione della prova rappresentata da riproduzioni meccaniche.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione e sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento è consentito solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro per la determinazione dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente dedotte come violazioni di legge in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non ricorre per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui questa sia normativamente imposta.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se vi è una svista sul fatto probatorio in sé, non quando si contesti il percorso logico con cui il giudice ha ricondotto l'informazione probatoria al fatto controverso.
- Nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato, la parte attrice deve allegare e provare in modo specifico sia la condotta negligente sia il nesso causale tra tale condotta e il danno, non essendo sufficiente una generica contestazione dell'esito sfavorevole del giudizio presupposto.
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