Cassazione Civile, Ordinanza n. 20605/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale attiva nel commercio di autoveicoli. L'Ufficio contestava operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRPEF e IRAP e con contestazione dell'indebita detrazione dell'IVA. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati accolti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio per gli anni 2006 e 2007, ritenendo inesistenti le operazioni e ascrivendo al contribuente la mancata diligenza nell'acquisire informazioni sulle ditte fornitrici, considerate cartiere, mentre per il 2005 aveva accolto l'appello incidentale del contribuente per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. In cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo l'avvenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016; l'Agenzia, dopo interlocuzione, aderiva all'istanza, dando atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata per i carichi iscritti a ruolo relativi ai tributi oggetto degli avvisi impugnati.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 193/2016, convertito in L. 225/2016, e dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di estinzione. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come termine dilatorio di 60 giorni da rispettare prima dell'emissione dell'atto impositivo; nel giudizio di merito la sua violazione era stata ritenuta rilevante per l'annualità 2005
costituisce la base della definizione agevolata che consente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, previo pagamento di quanto dovuto
legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata quale fonte della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra in una definizione agevolata prevista dalla legge e le parti ne danno atto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente, confermata dall'Amministrazione finanziaria, rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e determina la chiusura del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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