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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12464/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società titolare di rapporti di conto corrente e anticipi bancari, poi ammessa a concordato preventivo, ha convenuto la banca chiedendo la declaratoria di nullità di clausole relative a interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto inserite nei contratti intrattenuti per un lungo periodo, la rideterminazione del dare-avere tramite consulenza tecnica contabile e la restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse. La banca si è costituita resistendo e opponendo, tra l'altro, la prescrizione del credito. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la correntista non avesse prodotto serie complete di estratti conto e che la consulenza tecnica avesse operato ricostruzioni basate su criteri fittizi e non documentati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello disposto e poi sostanzialmente disatteso una c.t.u. senza adeguata motivazione; 2) motivazione contraddittoria o incomprensibile, in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 116 c.p.c., circa il rapporto tra sentenza e consulenza tecnica; 3) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la mancanza di alcuni estratti conto non impedisse la ricostruzione del saldo e la ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, ritenendo che le censure mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e che non sussistesse né un vizio autonomo di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né una motivazione affetta da anomalia costituzionalmente rilevante. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nelle controversie di ripetizione di indebito bancario e rideterminazione del saldo di conto corrente, l'assenza di parte della documentazione non comporta di per sé il rigetto della domanda, potendo il giudice utilizzare altri mezzi di prova e, solo se necessario, criteri di calcolo idonei a ricostruire il rapporto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato come censura autonoma per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; il vizio ricorre solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte o ha attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia trattato come prova legale elementi liberamente valutabili; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del convincimento

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza o non condivisibilità

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura è usata per denunciare nullità processuali, ma non consente di trasformare in vizio di legittimità la critica alla valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di fatti decisivi o un'anomalia motivazionale grave

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, qui prospettata con riguardo agli artt. 2033 e 2697 c.c.

  • art. 2033 c.c.

    in tema di ripetizione dell'indebito, la pretesa restitutoria richiede la prova del pagamento non dovuto e del relativo ammontare

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul soggetto che agisce per la ripetizione di somme indebitamente addebitate; tuttavia la prova può essere fornita anche mediante documentazione parziale integrata da altri mezzi idonei, secondo l'apprezzamento del giudice

  • art. 348-ter c.p.c.

    nel regime della doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado anche nella ricostruzione dei fatti

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    la nuova disciplina non si applica ratione temporis al giudizio di appello introdotto prima della riforma

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per consentire il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valorizzate come elementi documentali nella ricostruzione del rapporto

  • art. 2710 c.c.

    le scritture contabili dell'imprenditore possono essere utilizzate ai fini probatori nei rapporti relativi all'esercizio dell'impresa

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario il correntista che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma la prova non è rigidamente limitata alla produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo il giudice valorizzare anche altra documentazione e ulteriori elementi istruttori idonei a ricostruire il rapporto.
  • La mancanza di alcuni estratti conto non giustifica automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve verificare se, con la documentazione disponibile e con altri mezzi di prova, sia comunque possibile ricostruire il saldo del conto e quantificare l'eventuale indebito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire integralmente alla totale carenza probatoria di parte, ma può essere utilizzata per elaborare i dati documentalmente acquisiti e per effettuare il ricalcolo del rapporto secondo criteri ragionevoli e giustificati.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività della ricostruzione del giudice di merito.
  • Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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