Cassazione Civile, Sentenza n. 33700/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato la decisione del Tribunale di Asti riconoscendo la "decadenza" dell'Amministrazione dall'azione disciplinare ai sensi dell'art.55-bis d.lgs.165/2001 per avere superato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente (licenziamento per comportamenti fraudolenti del 2015, poi sfociati in condanna penale per truffa aggravata). Il Comune deduceva errata interpretazione dei termini temporali sostenendo che la piena conoscenza dei fatti rilevanti si sarebbe avuta solo con la ricezione dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. (21.4.2016) e che gli accertamenti successivi alla delega investigativa (10.11.2015) erano coperti dal segreto istruttorio, sicché il termine di 120 giorni non poteva ritenersi decorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale secondo cui l'Amministrazione era venuta a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti già con la relazione del 29.9.2015 (contenente osservazioni, filmati e fotografia), da cui sarebbe decorrso il termine per avviare e concludere il procedimento disciplinare. Sicché, al momento della comunicazione del 21.4.2016 e della sospensione del procedimento, il termine di 120 giorni risultava già decorso e l'Amministrazione era decaduta dall'azione disciplinare. Il ricorso del Comune è stato dunque respinto (inammissibile) e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (esborsi €200,00 e competenze professionali €4.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Il termine complessivo di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'Amministrazione è in possesso di elementi fattuali adeguati a sorreggere la valutazione disciplinare; il mancato rispetto determina la decadenza dall'azione disciplinare.
La comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini penali può costituire fonte di conoscenza del possibile disvalore penale/disciplinare, ma non esclude che il termine disciplinare sia già decorrente ove esistano elementi probatori antecedenti e idonei a fondarlo.
art.7 legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Norma richiamata a tutela delle garanzie procedurali del lavoratore in sede disciplinare; nel caso la Corte non ha ritenuto provata la violazione in modo da incidere sulla decisione, trattandosi di contestazione sostanzialmente relativa alla decorrenza dei termini e alla valutazione dei fatti.
art.24 CCNL Regioni e Autonomie Locali 6.7.1995 e s.m.i.
Richiamato in tema di disciplina procedimentale collettiva e garanzie contrattuali; la Corte non ha riconosciuto, nei fatti, violazioni tali da alterare l'esito del giudizio.
art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Fondamento giuridico del motivo di cassazione (violazione di norme), ma la Corte ha escluso che il ricorso deducesse un vero e proprio vizio di diritto; in realtà mirava a una rivalutazione di fatti di merito, rendendolo inammissibile.
Applicato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per tale versamento.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (art.55-bis d.lgs.165/2001) inizia a decorrere quando l'amministrazione è in possesso di elementi fattuali concreti e adeguati a fondare la contestazione, non necessariamente solo al momento della ricezione di un avviso di conclusione indagini penali.
- Documenti interni dettagliati (relazioni, filmati di videosorveglianza, fotografie, verbali) che evidenziano date e modalità dei comportamenti possono costituire la prova della conoscenza degli addebiti e quindi far decorrere il termine disciplinare.
- La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale può essere legittima, ma non cura una decadenza già maturata per decorso dei termini: l'amministrazione deve comunque vigilare sulla tempestività dell'azione disciplinare.
- Se l'amministrazione ritiene di dover attendere sviluppi dell'indagine penale o è vincolata da obblighi di riservatezza, è prudente documentare le ragioni e le tempistiche per tutelarsi da eventuali eccezioni di decadenza avanzate dal dipendente.
- La Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione probatoria dei giudici di merito: i ricorsi che sostanzialmente chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili per trasformare il giudizio di legittimità in terzo grado di merito.
- Per l'amministrazione è utile predisporre e conservare tempestive e circostanziate informative interne all'UPD non appena siano presenti elementi probatori significativi, così da interrompere ogni possibile contestazione di tardività.
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