Cassazione Civile, Sentenza n. 33701/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato le domande di Filomena Panno relative alla reintegra nell'incarico dirigenziale (Direttore UOC Affari Generali / Direttore Dipartimento Amministrativo), al riconoscimento dell'indennità dipartimentale e al risarcimento per revoca dell'incarico e demansionamento. La questione centrale riguarda la legittimità della revoca/nullità della delibera di conferimento dell'incarico del 2008 e se per il conferimento (o la conservazione) di un incarico dirigenziale a soggetto già inserito nella dotazione organica fosse necessaria preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell'art.16 L.R. Calabria n.9/2007; dedotte inoltre violazioni di norme del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n.502/1992 e del CCNL, nonché profili di violazione dell'obbligo di tutela ex art.2087 c.c. e contestazioni in ordine alla quantificazione del danno nel periodo successivo alla proposizione della domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte territoriale aveva errato nell'interpretare l'art.16 della L.R. Calabria n.9/2007 come imponente un'autorizzazione regionale anche per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già ricompresi nella dotazione organica dell'ente. La Cassazione ha affermato che la previsione di autorizzazione regionale riguarda essenzialmente la copertura di posti della dotazione organica (assunzioni, trasferimenti, mobilità, comandi e forme di utilizzazione che incidono sulla dotazione), ma non può essere estesa a limitare, "a valle", la gestione del rapporto di lavoro e l'assegnazione di incarichi a personale già in ruolo, materia riservata al legislatore statale e alla contrattazione collettiva. Ha dunque cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame secondo il principio di diritto enunciato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (relativo alla quantificazione del danno e all'art.2087 c.c.). La Corte ha inoltre disposto che la Corte territoriale provveda al regolamento delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Legge Regionale Calabria n.9/2007, art.16
Comma 1: Nelle aziende del servizio sanitario regionale l'indizione e l'espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale. Comma 1.bis: L'immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall'autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria. Comma 2: Le disposizioni disposte in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 2126 cod. civ.... Comma 4: Le disposizioni si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E' comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La Corte ha interpretato il comma 4 unitamente al comma 1: l'obbligo di autorizzazione regionale riguarda la copertura di posti nella dotazione organica (assunzioni o utilizzazioni che incidono sulla dotazione), ma non può essere esteso a impedire l'assegnazione di un incarico dirigenziale a soggetto già compreso nella dotazione organica, perché ciò inciderebbe "a valle" sul rapporto di lavoro, materia di competenza statale e della contrattazione collettiva.
D.lgs. n.165/2001 (art.6 richiamato)
Richiamata per definire la nozione e la funzione della dotazione organica: la dotazione organica concerne la consistenza e la copertura di posti e serve a distinguere le materie di organizzazione 'a monte' (di competenza regionale) dalle questioni che disciplinano il rapporto di lavoro 'a valle' (competenza statale).
D.lgs. n.502/1992 (art.3-bis comma 11, art.17-bis)
Citati dalla ricorrente in relazione alla conservazione del posto durante l'aspettativa per mandato; la Corte ha comunque basato la decisione principale sull'interpretazione costituzionalmente orientata della L.R. 9/2007 e sulla distinzione di competenze tra ordinamento amministrativo regionale e ordinamento civile/statale.
Art. 2126 c.c.
Riferito come possibile strumento di sanatoria degli atti nulli; la Corte ha ritenuto che l'articolo non fosse rilevante nel caso per i motivi di fatto e di prova emersi (e per la mancata coltivazione della domanda restitutoria in appello).
Art. 2087 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione dell'obbligo di tutela della salute e dell'integrità fisica e morale del lavoratore; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e la valutazione testimoniale siano rimessi al giudice di merito e che la censura in cassazione non potesse riformare la valutazione probatoria svolta dalla Corte territoriale.
Art. 100 cod. proc. civ. e principio di cessazione della materia del contendere
La Corte ha richiamato il principio secondo cui chi impugna una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere deve censurare espressamente tale pronuncia per conservare interesse ad ogni ulteriore motivo di impugnazione; in mancanza la pronuncia diventa definitiva e preclude l'impugnazione degli ulteriori profili.
Costituzione/giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.185/2024, n.140/2023, n.267/2022, n.84/2022 richiamate)
Utilizzate per delineare il confine di competenze: le regioni possono disciplinare gli aspetti pubblicistico-organizzativi (procedure concorsuali, utilizzo graduatorie), mentre la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico e giuridico dei dipendenti rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza statale.
Massime di principio
- Se il destinatario dell'incarico dirigenziale è già dipendente e già compreso nella dotazione organica dell'ente, la Regione non può, in via generale, pretendere preventiva autorizzazione regionale per impedire o annullare l'assegnazione dell'incarico: la gestione del rapporto di lavoro 'a valle' è riservata al legislatore statale e alla contrattazione collettiva.
- L'autorizzazione regionale prevista da norme come l'art.16 L.R. Calabria n.9/2007 va intesa principalmente rispetto a forme di copertura di posti che incidono sulla dotazione organica (assunzioni, comandi, mobilità e utilizzazioni che comportano oneri o incremento di spesa), non rispetto alle mere assegnazioni interne a personale già in ruolo.
- In caso di revoca di incarico motivata esclusivamente dalla mancata autorizzazione regionale, è necessario verificare se il soggetto era già in dotazione organica e se la revoca incide sul rapporto di lavoro: se sì, la revoca può essere illegittima per eccesso di competenza regionale.
- La conservazione del posto durante aspettative o incarichi (richiamata con d.lgs. 502/1992) e le questioni relative al rientro in ruolo possono incidere sull'ammissibilità di rimedi restitutori o risarcitori; bisogna considerare se l'art.2126 c.c. consente sanatorie in concreto applicabili.
- Per ottenere risarcimento di danni verificatisi dopo la proposizione della domanda è necessario che il danno sia stato specificamente dedotto e che la parte abbia interesse; se la sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere, occorre impugnarla espressamente per non perdere l'interesse ad altri motivi.
- Le doglianze su violazioni dell'art.2087 c.c. richiedono prova specifica: la valutazione della prova testimoniale è rimessa al giudice di merito e difficilmente riformabile in Cassazione senza mostrare vizi logico-giuridici della motivazione.
- Prima di avviare impugnazioni, valutare se l'ente ha coltivato eventuali domande riconvenzionali (es. restituzione somme) nei vari gradi di giudizio, poiché la mancata coltivazione può influire sull'esito e sulle statuizioni accessorie.
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