Cassazione Civile, Sentenza n. 33777/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per subentro d'appalto e applicazione della "clausola sociale": Torrisi (cuoco, inquadrato 4° livello CCNL turismo) sosteneva il diritto all'assunzione da parte della subentrante Pellegrini S.p.A. a decorrere da giugno/01/07/2015 e il pagamento delle retribuzioni perdute. Pellegrini eccepiva l'applicabilità dell'art. 335 CCNL per escludere determinate categorie (direzione, coordinamento, lavoratori specializzati provetti) e deduceva l'assenza di determinazione degli elementi del contratto nei verbali sindacali; la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assunzione e liquidato le retribuzioni detraendo gli "aliunde perceptum" (retribuzioni percepite da terzi e pensione di anzianità). In cassazione si discuteva altresì sulla deducibilità della pensione dal risarcimento (art. 1223 c.c.) e sulla natura ed effetti temporali della sentenza ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Pellegrini S.p.A. e ha accolto il ricorso incidentale di Torrisi. Ha cassato la sentenza d'appello nella parte che aveva detratto dal risarcimento i ratei di pensione di anzianità percepiti dal lavoratore, statuendo che tali importi non devono essere considerati aliunde perceptum da compensare sul danno. La Corte ha confermato il principio secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto) acquista efficacia processuale con il passaggio in giudicato ma, per contratti obbligatori come il lavoro subordinato, i suoi effetti costitutivi retroagiscono alla data prevista per l'inizio del rapporto; per il periodo intermedio (dalla scadenza del termine all'efficacia del giudicato) il danno è di natura risarcitoria e soggetto alla compensatio lucri cum damno. Tuttavia la Corte ha affermato che le pensioni di anzianità non rientrano negli "arricchimenti" deducibili laddove non conseguite mediante la stessa attività lavorativa e, per giunta, potenzialmente ripetibili dall'ente previdenziale.
Norme richiamate
CCNL turismo pubblici esercizi (20/02/2010), artt. 48, 334, 335
richiamata la "facoltà, prevista dall'art. 335 CCNL, di escludere il personale che svolgeva mansioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell'impianto, nonché i lavoratori di concetto e/o specializzati provetti con responsabilità di coordinamento funzionale"
La clausola sociale prevista dal CCNL può costituire un obbligo a contrarre per l'impresa subentrante; l'art. 335 può essere interpretato sia in base all'inquadramento formale sia in base alle mansioni effettivamente svolte; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che il valore decisivo sia l'inquadramento formale unitamente all'accertamento istruttorio che il lavoratore non svolgeva mansioni superiori.
art. 2932 c.c.
la sentenza "produc[a] gli effetti del contratto non concluso"
La sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e acquista efficacia processuale con il passaggio in giudicato; tuttavia, per contratti obbligatori come il lavoro subordinato, gli effetti costitutivi retroagiscono alla data in cui il contratto avrebbe dovuto prendere efficacia secondo il preliminare/accordo (anzianità e decorrenze). Per il periodo precedente il giudicato l'obbligo del datore è di natura risarcitoria (lucro cessante) e soggetto alla compensatio lucri cum damno.
art. 1223 c.c.
Il principio della compensatio lucri cum damno consente di detrarre dal risarcimento i vantaggi acquisiti dal danneggiato se questi sono causalmente riconducibili all'illecito; occorre applicare criterio di causalità adeguata e tener conto che rilevano i redditi conseguiti mediante la stessa capacità lavorativa; la pensione di anzianità, qui, non è stata ritenuta causalmente riconducibile e non è deducibile.
art. 282 c.p.c.
Le sentenze costitutive, per loro natura, non sono soggette alla provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 282 c.p.c.; l'efficacia processuale si produce con il passaggio in giudicato.
art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
Fondamento dei motivi di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto): la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi principali perche' non attaccavano tutte le rationes decidendi o non erano autosufficienti rispetto alla motivazione d'appello.
art. 384 co.2 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando la sentenza d'appello va cassata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito: qui applicata per pronunciarsi direttamente sulla deducibilità della pensione.
art. 2094 c.c.
Riferimento alla natura del rapporto di lavoro subordinato e al principio di corrispettività: senza prestazione effettiva non sussiste diritto automatico alla retribuzione per il periodo precedente al giudicato.
Massime di principio
- La clausola sociale concordata nei contratti collettivi può costituire un obbligo a contrarre a carico dell'impresa subentrante e, se gli elementi essenziali del rapporto (categoria contrattuale, inquadramento, anzianità) sono determinati dal contratto collettivo/accordo sindacale, il lavoratore può chiedere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
- La sentenza ex art. 2932 c.c. è costitutiva e acquista efficacia processuale con il passaggio in giudicato; tuttavia, per i contratti di natura obbligatoria (es. lavoro subordinato) i suoi effetti possono retroagire alla data prevista per l'inizio del rapporto (anzianità, decorrenze), mentre per il periodo intermedio la tutela è risarcitoria (lucro cessante).
- Nella liquidazione del danno per mancata assunzione occorre applicare la compensatio lucri cum damno: vanno detratte le utilità medio tempore conseguite dal lavoratore solo se causalmente riconducibili all'illecito e derivanti dall'impiego della stessa capacità lavorativa; redditi diversi (es. pensione di anzianità) generalmente non sono deducibili se non derivano direttamente dalla stessa attività e possono essere ripetuti dall'ente previdenziale.
- Ai fini dell'esclusione dall'assunzione prevista dalla clausola sociale, la valutazione deve considerare l'inquadramento formale ma anche le mansioni reali svolte: se la prova dimostra che il lavoratore non esercitava funzioni di livello superiore (coordinamento, direzione, responsabilità di coordinamento), l'esclusione non è giustificata.
- In cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: un motivo di ricorso che colpisce solo una delle basi autonome della decisione è frequentemente inammissibile per carenza di interesse o per effetto del giudicato sulla ratio non censurata.
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