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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33770/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori contestavano il calcolo della "indennità televisiva" (art. 9 del contratto integrativo aziendale - CIA 1992), chiedendo che la base fosse il minimo tabellare aumentato dall'art. 3 del CIA 1992 (cioè il minimo aziendale maggiorato) e che le maggiorazioni per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale incidessero sugli istituti retributivi indiretti (13^ mensilità, ferie, permessi, festività lavorate, TFR). Le società (La 7 e Telecom) contestavano inoltre la validità degli atti interruttivi della prescrizione invocati dai lavoratori e la sussistenza del requisito di "continuità" delle prestazioni domenicali necessario, secondo le soccombenti, per far incidere le maggiorazioni sugli istituti differiti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le due società e Perego Laura in relazione alla conciliazione intervenuta; ha respinto il ricorso principale di La 7 S.p.A. e il ricorso incidentale di Telecom Italia S.p.A. e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dai lavoratori. La Corte ha ritenuto: (i) ammissibili gli atti ritenuti interruttivi della prescrizione da giudici di merito, non essendo stata fornita idonea documentazione integrale dalle società per contestarne la qualificazione; (ii) irrilevanti alcune censure interpretative delle società perché i giudici di merito avevano accertato in fatto la continuità delle prestazioni domenicali sulla base dei conteggi e delle buste paga depositate; (iii) che la valutazione della continuità e della prova documentale è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione. Ha disposto la compensazione delle spese tra le società ricorrenti e i lavoratori, ha condannato La 7 S.p.A. a rimborsare Caimi Gabriella per le spese di legittimità e ha regolato le spese nei rapporti tra le parti come indicato in dispositivo

Norme richiamate

  • art. 9 CIA 1992 (contratto integrativo aziendale)

    "minimo tabellare della categoria di appartenenza"

    La Corte territoriale ha interpretato che la locuzione rinvia ai minimi retributivi del contratto collettivo nazionale e non al minimo aumentato dall'art. 3 CIA 1992; l'indennità televisiva va calcolata sul minimo previsto dal CCNL salvo chiaro rinvio contrario

  • art. 3 CIA 1992

    L'aumento introdotto da tale disposizione è stato ritenuto applicabile come maggiorazione aziendale agli stipendi dei giornalisti dipendenti dell'azienda, ma non come parametro automatico per la base dell'indennità televisiva in assenza di esplicito richiamo

  • Accordo aziendale del 12/10/1990 (nota a verbale in calce all'art.1 disposizioni transitorie CNLG)

    Il Tribunale aveva richiamato tale accordo per la base di calcolo; la Corte d'appello ha comunque deciso sul presupposto sistematico degli artt. 3 e 9 CIA 1992. La Corte di Cassazione ha ritenuto le questioni interpretative di merito non decisive ove la continuità delle prestazioni sia accertata in fatto

  • art. 1 disposizioni transitorie e di attuazione del CNLG (nota a verbale, punto 1)

    riferimenti alla "continuità" delle prestazioni per l'incidenza delle maggiorazioni

    La Corte d'appello ha distinto: per il lavoro nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta è richiesto il carattere di continuità; per il lavoro domenicale la formulazione letterale e la prova documentale hanno consentito di ritenere sussistente continuità senza applicare lo stesso rigore

  • art. 2943, co. 4 c.c.; art. 2934 c.c.

    La Cassazione conferma che l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente essere una formale "intimazione" ma può essere ogni dichiarazione idonea a manifestare l'intenzione di esercitare il diritto; la qualificazione dell'atto è questione di fatto riservata al giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.; art. 115, 116 e 112 c.p.c.; art. 1362 ss. c.c.; art. 2697 c.c.

    Richiamate le regole sul sindacato di legittimità: la Cassazione è limitata nel riesame dei fatti e delle prove; per censurare l'interpretazione di un accordo collettivo bisogna indicare specificamente i canoni ermeneutici invocati (art.1362 ss. c.c.); per allegare vizi di motivazione o violazioni di norme processuali occorre puntuale deduzione

Massime di principio

  • Per contestare la base di calcolo di indennità retributive derivanti da accordi, indicare chiaramente quale fonte normativa (contratto nazionale o aziendale) si assume prevalente e motivare il rinvio normativo; una generica doglianza interpretativa è inammissibile in cassazione senza riferimento ai canoni di ermeneutica (art.1362 ss. c.c.)
  • La prova della "continuità" delle prestazioni (necessaria per l'incidenza di maggiorazioni sugli istituti differiti) può essere fornita con buste paga e conteggi: la continuità va intesa come "abitualità" o frequenza rilevante rispetto al fabbisogno aziendale e non richiede quotidianità
  • Gli atti che interrompono la prescrizione non devono essere soltanto formali intimazioni: possono essere documenti che manifestano in modo percepibile l'intenzione di far valere un diritto; conservarne e depositarne il testo integrale è essenziale per contestarne la efficacia
  • In sede di Cassazione il riesame delle risultanze di fatto e della valutazione probatoria è molto limitato: per vincere una censura occorre dimostrare carenze motivazionali o violazioni delle norme di valutazione probatoria, non un semplice diverso apprezzamento dei documenti
  • I ricorsi successivi contro la stessa sentenza si convertono in ricorsi incidentali; va rispettato il termine combinato previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. (40 giorni) e tener conto delle conseguenze processuali della conversione
  • La conciliazione sindacale estingue o rende cessata la materia del contendere rispetto agli aderenti: documentare e depositare il verbale di conciliazione per ottenere la declaratoria di cessazione e la regolazione delle spese

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