Cassazione Civile, Ordinanza n. 41598/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite origina da un appalto pubblico stipulato per la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione di acque depurate. Il committente aveva risolto il contratto invocando l'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, ritenendo che l'appaltatore fosse rimasto ingiustificatamente inerte nell'avvio dei lavori e avesse mostrato grave negligenza; il Tribunale aveva dato ragione al committente. In appello, però, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto non provata la tempestiva disponibilità di un'area di cantiere da parte del committente e ha riconosciuto che mancava la collaborazione necessaria a consentire l'inizio dei lavori, accogliendo la domanda risarcitoria dell'appaltatore formulata in riserva e quantificata dal CTU. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza lamentando violazione dei principi di correttezza e buona fede e del dovere di diligenza dell'appaltatore, nonché erronea applicazione della disciplina della consegna dei lavori e della riserva, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato il comportamento complessivo dell'impresa, il tardivo rilievo sull'indisponibilità dell'area di cantiere e l'effetto preclusivo della mancata iscrizione di riserva. Il ricorrente incidentale, invece, ha sostenuto che la risoluzione/recesso fosse imputabile al committente e che, in ogni caso, spettasse all'appaltatore l'indennizzo previsto dall'art. 134 del Codice dei contratti pubblici, quantificato nel mancato guadagno pari al decimo delle opere non eseguite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e non colpissero tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di appello. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specialità della procura, poiché il mandato non risultava validamente conferito secondo i requisiti richiesti per il giudizio di cassazione. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
La risoluzione in danno presuppone l'accertamento del grave inadempimento dell'appaltatore; in assenza di tale presupposto non può essere confermata la risoluzione disposta dalla stazione appaltante.
art. 134 d.lgs. n. 163/2006
L'indennizzo previsto per il recesso dell'appaltante è distinto dalla risoluzione in danno e opera secondo il relativo presupposto normativo; la sua spettanza era stata invocata dal ricorrente incidentale.
È richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
È richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
art. 131 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
La mancata iscrizione di riserva in relazione alla consegna dei lavori è stata invocata come comportamento incompatibile con la successiva contestazione.
artt. 129, comma 8, 130 e 131 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Sono richiamati per sostenere l'inammissibilità o improcedibilità della domanda risarcitoria fondata sulla riserva.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di mora del creditore/stazione appaltante.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di effetti della mora del creditore.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla responsabilità per inadempimento.
Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina della risoluzione per inadempimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla semplice critica della valutazione del merito.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale; la mancanza del requisito comporta inammissibilità.
La procura speciale non può essere validamente rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
art. 83, comma secondo, c.p.c.
Se non contestuale all'atto, la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con gli elementi essenziali del giudizio.
Non è idoneo a sanare la mancanza originaria della valida procura speciale per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contrapporre una diversa lettura del comportamento delle parti o delle risultanze probatorie.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; la mancata censura di una sola di esse rende il ricorso inammissibile o comunque infondato.
- Nell'appalto pubblico, la risoluzione in danno richiede la prova del grave inadempimento dell'appaltatore; se risulta invece che l'avvio dei lavori sia stato ostacolato dalla mancata collaborazione della stazione appaltante, non è legittima la risoluzione per colpa dell'impresa.
- La domanda risarcitoria dell'appaltatore fondata su riserva di contestazione nel verbale di consegna può essere accolta nei limiti in cui il danno sia accertato e quantificato, ma la sua ammissibilità va valutata alla luce della disciplina specifica delle riserve e dei presupposti sostanziali della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente i requisiti di forma e di contenuto previsti dagli artt. 365 e 83 c.p.c.; la sua mancanza o invalidità determina l'inammissibilità del ricorso incidentale e non è sanabile con successiva rinnovazione.
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