Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32135/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/03/2025 che aveva respinto il reclamo contro il rigetto della richiesta di corresponsione, in luogo della riduzione della pena, della somma di euro 24.440. Il ricorrente (ergastolano, con precedente riconoscimento di detenzione inumana e degradante per 3.184 giorni) lamentava: 1) errato calcolo dei requisiti per la liberazione condizionale come "collaboratore di giustizia" (sosteneva di poter usufruire della liberazione condizionale dopo 10 anni); 2) intempestività del reclamo (ma sosteneva che il reclamo fosse stato inviato digitalmente entro il termine); 3) vizio di individuazione del giudice competente per la valutazione di richieste in materia civile/penitenziaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nel merito e dichiarato, nel complesso, infondato. Sul punto della tempestività il Giudice d'Appello ha rilevato che, sebbene il reclamo fosse stato inviato via firma digitale e PEC entro il termine (quindi effettivamente tempestivo), tale censura attaccava solo un inciso non decisivo della motivazione dell'ordinanza impugnata e quindi non era idonea ad ottenere l'annullamento del provvedimento. Quanto al profilo del "collaboratore di giustizia", il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa di applicare automaticamente la soglia dei 10 anni: la deroga a favore dei collaboratori prevista dall'art. 16-nonies richiede un provvedimento specifico del magistrato di sorveglianza, su proposta/parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e con accertamenti formali (anche riguardo al verbale ai sensi dell'art.16-quater); nessun provvedimento del genere risultava negli atti, per cui restano applicabili le regole ordinarie (il Tribunale ha ritenuto necessario un periodo minimo di circa 26 anni per l'ergastolano, non raggiunto dal ricorrente). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava un passaggio meramente incidentale e non decisivo. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il deposito delle copie degli atti; il Tribunale ha richiamato l'obbligo di deposito successivo all'invio digitale per regolarizzare la procedura, rilevando che la cancelleria ha letto il reclamo e chiesto le copie il giorno successivo.

  • art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n. 82

    "soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena"

    La norma prevede una deroga per i collaboratori di giustizia ma la sua applicazione richiede un provvedimento specifico del magistrato di sorveglianza adottato dopo proposta/parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e gli accertamenti previsti (compilazione del verbale ai sensi dell'art.16-quater). In mancanza di tale provvedimento la deroga non opera.

  • art. 16-quater (d.l. n.8/1991 e connessi)

    Norma richiamata dal Tribunale per l'obbligo del verbale illustrativo della collaborazione; l'assenza di tale verbale/iniziativa procedimentale impedisce l'applicazione della speciale disciplina per i collaboratori.

  • art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.

    Riconoscimento di attenuante speciale ad opera della Corte d'appello (citata dal ricorrente) non equivale automaticamente all'applicazione della disciplina speciale per la liberazione condizionale dei collaboratori; occorrono i presupposti procedurali previsti dall'art.16-nonies.

  • art. 176 cod. pen.

    Norme ordinarie sulla liberazione condizionale: in assenza della deroga per collaboratori, si applicano i limiti ordinari alla possibilità di accedere alla liberazione condizionale (il Tribunale ha ritenuto non raggiunto il periodo minimo necessario).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; il Tribunale ha seguito tale disposizione condannando il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di collaboratore di giustizia da parte del giudice della cognizione o l'attribuzione di un'attenuante non sostituiscono il provvedimento formale richiesto dall'art.16-nonies: per applicare la soglia di 10 anni all'ergastolano è necessario un provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato dopo proposta/parere del Procuratore nazionale antimafia e dopo gli accertamenti previsti (verbale ex art.16-quater). In assenza di tale atto, prevalgono le regole ordinarie.
  • Le comunicazioni e i depositi telematici (firma digitale, invio a casella PEC/box processuali) fanno fede per la tempestività se risultano documentati negli atti (timestamp di invio/registrazione e lettura da parte della cancelleria). Tuttavia, un vizio relativo a un inciso non decisivo della motivazione non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento se la parte impugnata non ha inciso sul percorso logico decisorio.
  • Le affermazioni incidentali o le parti della motivazione che non sono nella catena logica che porta alla decisione sono difficilmente suscettibili di far annullare un provvedimento: il rimedio deve colpire gli aspetti che hanno inciso concretamente sulla decisione.
  • Eventi interruttivi della detenzione (es. evasione, lunga latitanza) possono incidere sulla computabilità del periodo di pena effettivamente scontato ai fini dei benefici; tali fatti vanno sempre valutati e documentati dal detenuto se si pretende che non interrompano l'espiazione.
  • Nelle impugnazioni è essenziale allegare i provvedimenti richiesti dalla normativa speciale (pareri, proposte, verbali, provvedimenti del magistrato di sorveglianza) quando da essi dipende l'applicabilità di benefici derogatori: l'onere probatorio grava sul ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.