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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal percorso lavorativo di un addetto ai soccorsi 118 che aveva prestato attività prima per una cooperativa operante presso l'ASL e poi, dal luglio 2008, direttamente per la ASL con una serie di contratti a tempo determinato. Il lavoratore sosteneva che il periodo svolto formalmente alle dipendenze della cooperativa dovesse essere considerato, in realtà, come lavoro utilizzato dall'ASL in una somministrazione illecita di manodopera; per tale ragione chiedeva di cumulare quel periodo con quello successivo prestato direttamente per l'ASL, così da superare il limite massimo di 36 mesi e far dichiarare la nullità dei contratti a termine. In subordine, deduceva anche l'illegittimità dei contratti a termine per assenza di ragioni oggettive temporanee, oltre al risarcimento del danno e all'accertamento del diritto alla stabilizzazione. La Corte d'appello aveva però ritenuto provato un appalto di servizi tra ASL e cooperativa sulla base di sentenze del TAR Piemonte, aveva escluso la somministrazione illecita e aveva dichiarato inammissibile la doglianza sull'assenza di temporaneità della causale dei contratti a termine perché reputata nuova in appello. In cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme processuali, sostenendo che le sentenze amministrative non bastassero a provare l'appalto per il periodo 2001-2005 e che gli atti di causa avrebbero mostrato la fittizietà dell'appalto; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina sui contratti a termine, sostenendo che la questione della mancanza di ragioni oggettive era stata già introdotta in primo grado e riproposta in appello, sicché non poteva essere qualificata come domanda nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non censurabile la qualificazione del rapporto ASL-cooperativa come appalto e confermando che, una volta ritenuta provata tale base fattuale, spettava al lavoratore dimostrare la diversa e illecita somministrazione di manodopera, onere che non era stato assolto. Ha invece accolto il secondo motivo, perché dalla lettura del ricorso introduttivo risultava che il lavoratore aveva effettivamente dedotto fin dal primo grado non solo il superamento dei 36 mesi, ma anche l'illegittimità dei contratti a termine per mancanza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; pertanto la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare la questione nuova e inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la diversa qualificazione del rapporto e l'asserita somministrazione illecita incombe su chi lo deduce; la parte che contesta la qualificazione in appalto deve fornire la relativa prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione degli atti di causa e alla possibilità di porre a fondamento della decisione fatti emergenti dal processo

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato a sostegno del potere del giudice del lavoro di acquisire e valorizzare gli elementi istruttori emersi in causa

  • art. 437 c.p.c.

    vieta in appello la proposizione di domande o questioni nuove; la Corte esclude però la novità quando la questione era già stata dedotta in primo grado

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude il riesame in cassazione delle valutazioni di fatto

  • art. 360 c.p.c.

    l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato come norma che consente il contratto a termine solo in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive effettive

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato per il limite massimo di durata complessiva dei rapporti a termine

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in relazione alla disciplina del lavoro a termine nel pubblico impiego e alle conseguenze dell'illegittimità

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata dal lavoratore come parametro comunitario a sostegno del divieto di abuso nella successione di contratti a termine

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto tra appaltatore e committente come appalto di servizi sulla base di provvedimenti giurisdizionali e degli atti di causa, chi allega una somministrazione illecita di manodopera deve fornire prova specifica della diversa realtà fattuale.
  • Le sentenze amministrative possono essere valorizzate come elementi idonei a fondare la prova dell'esistenza di un appalto, salvo che la parte interessata dimostri, con allegazioni e prove pertinenti, che in concreto il rapporto era diverso o fittizio.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di violazione di legge o di omesso esame, quando il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel giudizio del lavoro, la novità della domanda o della questione va esclusa quando il relativo profilo era già stato espressamente introdotto nel ricorso di primo grado, anche se riproposto poi con diversa argomentazione in appello.
  • La nullità o illegittimità del contratto a termine può fondarsi non solo sul superamento della durata massima complessiva, ma anche sull'assenza originaria delle ragioni oggettive richieste dalla legge; se tale profilo è stato dedotto fin dal primo grado, il giudice d'appello non può dichiararlo inammissibile come questione nuova.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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