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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40236/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza del 04/04/2024 per violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., lamentando che la Corte d'Appello non avrebbe motivato adeguatamente la scelta sanzionatoria nel discostarsi dal minimo edittale (pena inflitta anni 2 rispetto al minimo di anni 1).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la necessità di una specifica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. sussiste solo se la pena irrogata è pari o superiore al medio edittale; se la pena è sotto il medio edittale non è richiesta una motivazione analitica purché i criteri valutativi risultino dal testo complessivo della sentenza. Nel caso concreto la pena inflitta (2 anni) è inferiore al medio edittale (3 anni) e, comunque, la motivazione era presente con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva qualificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    Norma del fatto-reato contestato al ricorrente; citata per identificare il titolo di reato e il relativo minimo/massimo edittale della pena inflitta.

  • codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e difetto di motivazione) invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per le ragioni sostanziali esposte.

  • codice penale

    Disposizione sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che l'applicazione di tali criteri richiede motivazione specifica solo in caso di pena pari o superiore al medio edittale.

  • codice penale

    Elenca i criteri di determinazione della pena (circostanze per la commisurazione); la Corte ha ribadito che non è sempre necessaria una motivazione analitica sui singoli criteri quando la pena è al di sotto del medio edittale e i criteri siano ricavabili dal testo complessivo della sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità richiede motivazione puntuale sui criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.) solo quando la pena inflitta è pari o superiore al medio edittale; sotto il medio la motivazione può risultare dall'insieme argomentativo della sentenza.
  • Il medio edittale non si calcola dimezzando il massimo: si ottiene prendendo il minimo e aggiungendo la metà della distanza (in mesi o anni) tra minimo e massimo.
  • Se si contesta la mancanza di motivazione sulla scelta della pena, è essenziale verificare se la pena imposta supera o meno il medio edittale; se è inferiore, il gravame ha scarse probabilità di successo a meno che dal testo complessivo non emerga un vizio logico o omissivo.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche e il riconoscimento di circostanze aggravanti (es. recidiva qualificata) devono essere adeguatamente motivate nel corpo della sentenza: quando tale motivazione è presente nel complesso, essa sostiene la correttezza della quantificazione.
  • In sede di impugnazione per vizio motivazionale relativo alla determinazione della pena, è utile per l'appellante individuare specifiche lacune argomentative nella sentenza (incompatibilità tra fatto accertato e parametro di quantificazione, omissioni rilevanti o contraddizioni), non astratte contestazioni sulla mancata esplicita elencazione dei criteri.

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