Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10656/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario tre cartelle di pagamento concernenti IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali e canone Rai, lamentando in origine la mancata prova del perfezionamento della notificazione degli atti. Dopo il rigetto in appello del suo ricorso, ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) tardività dell'appello dell'Ufficio, che sarebbe stato notificato oltre il termine breve per impugnare; 2) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia per difetto di ius postulandi del difensore del libero foro, per asserita mancata prova della convenzione che consentiva la difesa fuori dall'Avvocatura dello Stato; 3) violazione delle regole processuali per avere la CTR fondato la decisione su documenti nuovi prodotti solo in appello dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Agenzia perché il termine per impugnare risultava sospeso per effetto della disciplina sulla definizione agevolata e, comunque, la sospensione non impedisce la proposizione dell'impugnazione nel periodo sospeso. Ha escluso la nullità della procura al difensore del libero foro, richiamando l'orientamento secondo cui l'Agenzia delle Entrate può avvalersi di avvocati esterni nei casi previsti dalle convenzioni senza necessità di ulteriori formalità. Ha infine confermato l'ammissibilità della produzione documentale in appello nel processo tributario, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, con il solo rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32 del medesimo decreto. Il ricorso è stato quindi respinto e la contribuente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine per impugnare la sentenza della C.t.r. di 60 giorni dalla notificazione

    Nel processo tributario il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; se la notificazione è avvenuta in un periodo coperto da sospensione dei termini, l'impugnazione resta comunque tempestiva se proposta entro il periodo sospeso o secondo la proroga conseguente.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    Il termine lungo trova applicazione nel processo tributario per effetto del richiamo dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiama nel processo tributario il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    Ha determinato la sospensione dei termini rilevante nel caso concreto, rendendo tempestivo l'appello notificato nel periodo sospeso.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per escludere che fosse venuto meno l'interesse ad agire della contribuente, non essendo provato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    La notificazione della sentenza alla parte presso la sede dell'ente è ritenuta idonea a far decorrere il termine breve anche in presenza di elezione di domicilio, perché la norma salva la validità della consegna a mani proprie.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale in appello deve avvenire entro il termine perentorio ivi previsto; i documenti tardivamente depositati in primo grado possono essere esaminati in appello se acquisiti al fascicolo processuale e messi a disposizione della controparte.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, in deroga all'art. 345 c.p.c.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Rende applicabili al giudizio di appello tributario le norme del giudizio di primo grado, compreso il termine di cui all'art. 32.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per le formalità del deposito documentale.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato solo per ribadire che, nel processo tributario, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 opera come norma speciale derogatoria.

  • art. 43, comma 4, R.d. n. 1611/1933

    È richiamato nel principio secondo cui il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non è necessario quando la convenzione consente il ricorso a legali del libero foro, salvo conflitto o indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione dei termini processuali non impedisce la proposizione dell'atto di impugnazione durante il periodo di sospensione; essa comporta solo la proroga del termine, con conseguente tempestività dell'atto depositato o notificato in quel periodo.
  • La notificazione della sentenza destinata a far decorrere il termine breve di impugnazione è idonea anche se eseguita alla parte presso la sede dell'ente, quando la disciplina speciale lo consente, senza che la sola elezione di domicilio presso altro difensore impedisca la decorrenza del termine.
  • L'Agenzia delle Entrate può essere rappresentata da avvocati del libero foro nei casi previsti dalle convenzioni con l'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori delibere o formalità, salvo ipotesi di conflitto o indisponibilità dell'Avvocatura.
  • Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, con il solo limite del rispetto del termine perentorio previsto per il deposito e delle modalità che assicurino il contraddittorio.
  • La produzione documentale irregolare ma idonea a mettere il documento a disposizione della controparte può essere sanata se ha comunque realizzato la funzione di garantire il diritto di difesa dell'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.