Cassazione Civile, Ordinanza n. 23186/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una banca a una dipendente con qualifica di quadro direttivo, addebitandole plurimi accessi abusivi al sistema informatico e alle schede cliente della banca, anche di familiari e di un collega, senza ragioni di servizio. Il tribunale del lavoro e poi la corte d'appello hanno ritenuto tardivi alcuni addebiti, ma tempestivi e sufficienti a sorreggere il recesso quelli relativi agli accessi non autorizzati, valorizzando in particolare la reiterazione delle consultazioni abusive e la violazione degli obblighi di riservatezza in ambito bancario. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970, degli artt. 2119 e 2697 c.c., dell'art. 15 GDPR e delle regole sul licenziamento disciplinare, sostenendo che la contestazione fosse tardiva rispetto alla conoscenza dei fatti e che ciò avesse inciso sul diritto di difesa; 2) violazione delle norme su diligenza, obbedienza e proporzionalità della sanzione, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato in modo coordinato i parametri di proporzionalità fra fatto e sanzione; 3) violazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., della disciplina privacy e delle norme processuali, assumendo che la banca non avesse provato la liceità o illiceità degli accessi e che vi fosse stata inversione dell'onere della prova. La ricorrente ha anche invocato la tutela dei dati personali e i presidi organizzativi bancari sulla circolazione delle informazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla tempestività della contestazione disciplinare, osservando che i giudici di merito avevano correttamente applicato il criterio della tempestività relativa, ancorato al momento di piena conoscenza dei fatti e alla complessità degli accertamenti, e che le doglianze miravano in realtà a un riesame del fatto precluso in presenza di doppia conforme. Ha escluso anche la violazione del diritto di difesa e dell'art. 15 GDPR, rilevando che la lavoratrice aveva avuto accesso alle informazioni rilevanti nel procedimento disciplinare e aveva potuto difendersi con memorie e interlocuzioni. Quanto alla giusta causa e alla proporzionalità, la Corte ha confermato che l'accesso abusivo e reiterato a dati riservati di clienti, familiari e dipendenti, senza ragioni di servizio, integra violazione grave del vincolo fiduciario, specie nel settore bancario, e può giustificare il licenziamento anche senza prova di un danno ulteriore o di successiva utilizzazione dei dati. Sul piano probatorio, ha ritenuto corretta la ripartizione degli oneri: il datore ha provato il fatto materiale e l'assenza di ragioni di servizio; la lavoratrice non ha dimostrato alcuna esimente. Le spese del giudizio sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva in senso relativo; il ritardo è rilevante solo se ostacola concretamente la difesa del lavoratore o denota acquiescenza del datore.
La giusta causa va valutata in relazione alla lesione del vincolo fiduciario, alla gravità concreta del fatto e al contesto organizzativo, specie quando sono coinvolti dati riservati in ambito bancario.
Il datore deve provare il fatto materiale e l'elemento psicologico; l'esistenza di una specifica esimente o causa di giustificazione può gravare sul lavoratore una volta accertata l'illiceità della condotta.
art. 15 GDPR
Non risulta violato quando il lavoratore abbia comunque avuto accesso alle informazioni nel procedimento disciplinare e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di regime sanzionatorio e tutela contro il licenziamento illegittimo, ma ritenuto non violato alla luce della legittimità del recesso accertata in merito.
Richiamato per sostenere la violazione dei doveri di diligenza del lavoratore e la non proporzionalità della sanzione.
Richiamato per la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'infrazione.
art. 44 CCNL ABI
Richiamato nel ricorso come parametro contrattuale della disciplina disciplinare.
art. 74 CCNL ABI
Richiamato nel ricorso come parametro contrattuale della disciplina disciplinare.
art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970
Richiamato per censurare la tutela applicabile in caso di licenziamento disciplinare illegittimo.
Invocato nel terzo motivo insieme ad altre norme processuali, ma senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti.
Invocato nel terzo motivo in relazione alla dedotta inversione dell'onere probatorio e alla valutazione delle prove.
Invocato per lamentare che la decisione si sarebbe discostata dalle risultanze istruttorie.
Invocato per contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
In caso di doppia conforme in cassazione non sono deducibili censure che mirano a riesaminare il fatto.
Il giudizio di legittimità consente il controllo solo su violazioni di legge e sui ristretti vizi motivazionali previsti dalla norma, non un riesame del merito.
Rilevato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Provvedimento Garante n. 192/11
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina speciale sulla circolazione delle informazioni in ambito bancario e sul tracciamento delle operazioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità degli accessi e la violazione della disciplina sulla riservatezza.
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Richiamato dalla ricorrente in materia di accesso ai dati personali, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione va valutata in termini relativi, considerando il momento in cui il datore ha acquisito piena conoscenza dei fatti, la complessità degli accertamenti necessari e l'organizzazione aziendale; il ritardo è rilevante solo se comprime concretamente il diritto di difesa del lavoratore.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito attraverso censure dirette a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
- L'accesso abusivo e reiterato a dati riservati o a schede cliente, effettuato senza ragioni di servizio e in violazione degli obblighi di riservatezza, può integrare giusta causa di licenziamento, soprattutto in ambito bancario, anche se non sia provato un ulteriore uso o una divulgazione dei dati.
- Ai fini della giusta causa il giudice deve valutare l'incidenza del fatto sul vincolo fiduciario, il contesto organizzativo e la gravità concreta della condotta; la mera consultazione non autorizzata può essere di per sé idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia.
- In tema di onere della prova nel licenziamento per giusta causa, il datore deve provare il fatto storico e l'elemento soggettivo, mentre il lavoratore deve allegare e dimostrare l'eventuale causa di giustificazione o esimente, una volta accertata l'illiceità della condotta.
- La tutela del diritto di accesso ai dati personali non è violata se il lavoratore ha comunque potuto conoscere gli addebiti e difendersi nel procedimento disciplinare attraverso gli strumenti processuali e difensivi riconosciuti dall'ordinamento.
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