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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16999/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per genericità dei motivi e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per illecita detenzione di hashish e cocaina e la cui condanna era stata confermata in appello dalla Corte d'Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione su due profili: la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione e il diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione ampia e puntuale resa dal giudice di appello, che aveva giustificato l'aumento di pena in ragione della disponibilità di sostanze di diversa tipologia in quantitativi non contenuti, della presenza di due bilancini e della marcata offensività del fatto, nonché aveva fondato il diniego delle pene sostitutive su elementi negativi relativi alla prognosi di osservanza delle prescrizioni, tra cui precedenti violazioni dei divieti di comunicazione durante gli arresti domiciliari, un episodio di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, pendenze per evasione e un precedente specifico.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Viene richiamato solo implicitamente quale base del reato di detenzione illecita di hashish e cocaina; dal testo emerge che la pena base per la cocaina era stata fissata ai minimi edittali.

  • art. 81 c.p.

    È il parametro della continuazione cui si riferisce l'aumento di pena censurato dalla difesa.

  • art. 586 c.p.p.

    È la base per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità, pur non essendo espressamente menzionato nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che sorregge la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso, desumibile dal dispositivo sostanziale riportato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; in mancanza, la motivazione è insindacabile se non illogica o manifestamente carente.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva può essere legittimamente fondato su una prognosi sfavorevole circa l'osservanza delle prescrizioni, desunta da precedenti violazioni di misure cautelari, da allontanamenti ingiustificati e da precedenti specifici.
  • La presenza di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, in quantitativi non trascurabili e con strumenti di pesatura, può essere valorizzata come indice di marcata offensività del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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