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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato tre cartelle di pagamento relative a IVA e IRPEF, ottenute in copia dall'estratto di ruolo, deducendo la falsità e incompletezza delle copie prodotte, l'inesistenza delle cartelle originali, l'inesistenza o invalidità della notifica a mezzo posta, la prescrizione dei crediti, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, il difetto di motivazione, la nullità degli avvisi di accertamento per sottoscrizione da parte di soggetti privi di qualifica dirigenziale e la decadenza dal potere impositivo. In Cassazione ha articolato quattro motivi: violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. per avere i giudici fondato la decisione su copie disconosciute senza gli originali; omesso esame di fatto decisivo circa la pretesa falsità degli atti; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR posto a base della decisione la tardività dell'impugnazione e un precedente ricorso non dedotti come motivi di appello; violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la notifica delle cartelle con documentazione diversa dall'avviso di ricevimento in originale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, in base allo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifici casi di pregiudizio, e che nel caso concreto tale interesse ad agire non era stato allegato né dimostrato. Poiché non risultavano iniziative dell'Ufficio per la riscossione né deduzioni specifiche del contribuente sulla sussistenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla nuova norma, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché l'azione non poteva essere proposta. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, assorbendo i motivi di ricorso, ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte non entra nel merito del motivo perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria delle copie fotografiche o informatiche di documenti; il motivo resta assorbito.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare l'utilizzo di copie non originali; la Corte non ne esamina la portata nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicazione del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicazione del vizio denunciato per omesso esame di fatto decisivo; il motivo è assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di ultrapetizione; la Corte non decide sul punto perché assorbito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente sulla prova della notifica della cartella a mezzo posta; il motivo resta assorbito.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma, applicabile anche ai giudizi pendenti, tipizza i casi in cui la cartella/ruolo asseritamente invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio; incide sull'interesse ad agire e può condurre alla declaratoria di inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza quando la causa non poteva essere proposta fin dall'origine.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese dell'intero processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e a condizione che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio.
  • La disposizione sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione e può assumere configurazione dinamica fino alla decisione, con applicazione ai giudizi pendenti.
  • Se manca la prova o anche solo l'allegazione specifica del pregiudizio tipizzato dalla norma, il ricorso introduttivo è inammissibile perché l'azione non poteva essere proposta.
  • La questione dell'interesse ad agire può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione e non è preclusa da un eventuale giudicato implicito formatosi sui motivi esaminati dai giudici di merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile originariamente per carenza di interesse ad agire, restano assorbiti i motivi di impugnazione che investono il merito della pretesa tributaria o la prova della notifica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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