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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e carenza di motivazione, e soprattutto sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale rispetto all'interpretazione delle norme sugli effetti della notificazione dell'estratto di sentenza nel giudizio abbreviato (art. 442, comma 3 c.p.p. e art. 134 disp. att. c.p.p.), criticando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 698/2019 (Sinito) che aveva ritenuto che l'estratto non debba essere notificato all'imputato assente, sostenendo che tale interpretazione sarebbe incostituzionale e contrastante con la potestà impugnandi dell'imputato e con gli articoli costituzionali richiamati; inoltre il ricorrente affermava di aver ricevuto la notificazione il 15/04/2021 e di aver fatto legittimo affidamento sul termine di cui all'art. 585 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 698/2019 (Sinito), che ha ritenuto corretta l'interpretazione per cui l'estratto della sentenza del giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato assente. La Corte ha ritenuto aspecifica e manifestamente infondata la doglianza e ha confermato l'orientamento che considera già avvenuta l'abrogazione implicita delle norme concernenti la notifica dell'estratto. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamata in relazione all'attenuante concessa in primo grado per reati connessi all'immigrazione; la norma è stata applicata dal giudice di primo grado per modulare la pena.

  • art. 585 c.p.p.

    Norma relativa al termine per proporre impugnazione dopo la notificazione: il calcolo del termine è centrale nella controversia sulla tempestività dell'appello; la Corte territoriale ha ritenuto l'appello tardivo secondo i termini prescritti dall'art. 585 c.p.p.

  • art. 442, comma 3, c.p.p.

    Norma che prevedeva la notificazione dell'estratto della sentenza per il giudizio abbreviato; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 698/2019) ha ritenuto che tale previsione sia da considerare tacitamente abrogata e quindi non obbligatoria.

  • art. 134 disp. att. c.p.p.

    Norma di attuazione collegata alla notificazione dell'estratto; anch'essa, secondo le Sezioni Unite, è stata implicitamente resa superflua dall'evoluzione normativa e interpretativa relativa alla contumacia/assenza.

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nella motivazione delle Sezioni Unite come norma sul modello della notifica dell'estratto che è stata ritenuta abrogata nel contesto storico-normativo; la Corte ha collegato l'abrogazione implicita di questa norma a quella dell'art. 442 c.p.p.

  • legge n. 479/1999

    Inserita nella ricostruzione storica normativa: l'introduzione della contumacia per il giudizio abbreviato nel 1999 ha secondo la giurisprudenza contribuito all'abrogazione implicita della norma sulla notificazione dell'estratto.

  • legge n. 67/2014

    Richiamata come passo evolutivo (introduzione dell'istituto dell'assenza) che ha reso superflua la norma sulla notificazione dell'estratto, secondo l'analisi delle Sezioni Unite.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Citata dal ricorrente come elemento a sostegno dell'asserita non-abrogazione, ma la Corte ha ritenuto che la delega legislativa riportata non contraddica l'interpretazione già espressa dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 111, comma primo, Cost.

    "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione delle norme processuali non può determinare una 'abrogazione tacita' che leda la tutela difensiva; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza delle Sezioni Unite sia conforme ai parametri costituzionali.

  • art. 101, comma secondo, Cost.

    "i giudici sono soggetti soltanto alla legge"

    Richiamato dal ricorrente per criticare l'attività interpretativa giudiziaria; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione svolta si conformi ai princìpi costituzionali e non rappresenti illegittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato la somma in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Se le Sezioni Unite della Cassazione hanno già interpretato una norma in senso consolidato (es. SU n. 698/2019 sull'estratto della sentenza abbreviata), è difficile elevare con successo in Cassazione una questione di legittimità costituzionale sulla stessa materia a meno che non si dimostri la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione.
  • La tempestività dell'impugnazione si calcola in base alle regole ordinarie di notificazione/termini (art. 585 c.p.p.); occorre documentare in modo preciso la data di notificazione effettiva e il momento in cui il termine decorre.
  • Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in Cassazione devono essere chiare, pertinenti e dimostrare che un accoglimento determinerebbe un vantaggio concreto (annullamento o riforma) della decisione impugnata; l'aspecificità o l'insussistenza della rilevanza porta a declaratorie di manifesta infondatezza.
  • La storia normativa (interventi legislativi successivi) è rilevante per verificare presunte abrogazioni implicite: mutamenti legislativi sull'istituto della contumacia/assenza possono rendere superflua o abrogata una previsione formale di notifica.
  • In caso di dubbio circa la decorrenza dei termini per impugnare dopo sentenza abbreviata, è prudente agire tempestivamente e documentare ogni atto di notificazione; in alternativa valutare rimedi straordinari immediati (es. istanze incidentali o ricorsi urgenti) ove ricorrano i presupposti.

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