Cassazione Penale, Sentenza n. 33016/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta contro il decreto del pubblico ministero che disponeva il sequestro probatorio di lingotti, lamine e frammenti di oro puro 999,9, per un peso complessivo indicato nel provvedimento. Gli era contestato l’esercizio professionale del commercio in oro senza la preventiva comunicazione all’Organismo degli agenti e dei mediatori, reato previsto dall’art. 4 della legge n. 7 del 2000. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina incriminatrice e delle norme sul sequestro, sostenendo che il reato richiederebbe una vera attività professionale, non integrabile dalla mera detenzione dell’oro, da un singolo episodio isolato o dalla disponibilità di una ditta di compro oro. Ha inoltre sostenuto che l’attività di compro oro, disciplinata dal d.lgs. n. 92 del 2017, sarebbe distinta dal commercio professionale di oro da investimento. È stata anche dedotta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza sulla provenienza dell’oro, perché asseritamente non spontanee, rese senza difensore e senza gli avvisi previsti dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la possibilità di emettere un nuovo sequestro probatorio dopo la mancata convalida, entro il termine di quarantotto ore, di un precedente sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria, sostenendo che i beni fossero stati trattenuti senza titolo e che il nuovo decreto costituisse un’inammissibile sanatoria. Ha inoltre lamentato l’insufficiente indicazione delle finalità probatorie del sequestro, ritenendo non necessarie analisi sulla natura dell’oro e non pertinenti gli accertamenti sulla provenienza rispetto alla contestazione dell’esercizio professionale del commercio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla dedotta mancata convalida del precedente sequestro, la Corte ha rilevato che il ricorso riguardava esclusivamente il successivo decreto di sequestro probatorio del 26 febbraio 2026 e che la caducazione del precedente sequestro per difetto di convalida non impediva al pubblico ministero di emettere un nuovo decreto autonomo, non essendo intervenuta una pronuncia giurisdizionale irrevocabile che avesse escluso i presupposti del vincolo. È stato ribadito che il ne bis in idem processuale impedisce la reiterazione del sequestro avente identico oggetto e fondamento solo dopo una decisione giurisdizionale irrevocabile negativa, non in caso di mera caducazione per vizi formali. La censura sulle finalità probatorie è stata ritenuta non deducibile in cassazione, poiché l’ordinanza del riesame indicava sia la necessità di analisi sia quella di accertamenti sulla provenienza dei beni; la critica del ricorrente atteneva quindi alla logicità della motivazione, non a una motivazione mancante o meramente apparente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha distinto l’attività di compro oro, concernente la compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, dal commercio professionale di oro da investimento, comprendente lingotti e lamine, soggetto alla legge n. 7 del 2000. Ha affermato che il reato può essere integrato anche da una sola operazione, purché riconducibile a un’attività svolta in forma professionale. Nel caso concreto, il quantitativo rilevante di oro purissimo da investimento, la disponibilità dei beni, l’imminente accesso a un banco metalli, l’assenza di documentazione sulla provenienza e lo svolgimento dell’attività di compro oro sono stati ritenuti elementi non illogici e sufficienti, nella fase cautelare, a fondare il fumus del reato. La censura sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e, comunque, senza dimostrarne la decisività nel quadro indiziario.
Norme richiamate
art. 4 della legge n. 7 del 2000
«chiunque svolge l'attività di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000»
La disposizione sanziona l’esercizio professionale del commercio di oro per conto proprio o di terzi senza la preventiva comunicazione all’OAM. La fattispecie può essere integrata anche da una sola operazione, quando essa sia riconducibile a un’attività svolta in forma professionale.
art. 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000
«l'esercizio in via professionale del commercio di oro per conto proprio o per conto di terzi»
La norma individua l’attività professionale di commercio in oro distinta dal commercio di oggetti preziosi usati esercitato dagli operatori compro oro.
art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017
Prevede autonome sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro, che la Corte considera distinta dal commercio professionale di oro da investimento.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è consentito per violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Disciplina la convalida del sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria entro il termine previsto; la mancata convalida determina la caducazione del provvedimento, ma non preclude di per sé l’emissione successiva di un autonomo decreto di sequestro probatorio.
Rileva quanto ai presupposti e alla motivazione del sequestro probatorio, che deve essere collegato a concrete finalità di prova, quali gli accertamenti sulla provenienza dei beni.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di impugnazione del sequestro; la Corte non ravvisa una violazione rilevante nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della restituzione dei beni; la Corte non accoglie la censura.
Disciplina la richiesta di riesame del sequestro; la decisione sottolinea che le questioni non dedotte davanti al tribunale del riesame non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Indica i parametri di impugnazione invocati dal ricorrente per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli avvisi da fornire nell’assunzione di dichiarazioni; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per novità.
Massime di principio
- In materia di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando la motivazione sia completamente assente o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile il percorso logico del giudice. Non sono invece censurabili in cassazione, nell’ambito di tale impugnazione, le mere illogicità o valutazioni alternative degli elementi probatori.
- La caducazione di un sequestro probatorio per mancata convalida o per altro vizio meramente formale non impedisce al pubblico ministero di emettere un successivo autonomo decreto di sequestro avente il medesimo oggetto, salvo che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale irrevocabile che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporre il vincolo.
- Il principio del ne bis in idem, applicato alla reiterazione del sequestro probatorio, opera quando il precedente provvedimento sia stato definitivamente escluso da una decisione giurisdizionale sul merito dei presupposti della misura, non quando il provvedimento sia semplicemente divenuto inefficace per un vizio formale.
- L’attività di compro oro, consistente nella compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, è distinta dal commercio professionale di oro da investimento, comprendente lingotti e lamine; l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro non abilita automaticamente all’esercizio del commercio professionale di oro disciplinato dalla legge n. 7 del 2000.
- Il reato di esercizio abusivo del commercio professionale di oro può essere integrato anche da una sola operazione, quando gli elementi concreti consentano di ricondurla a un’attività svolta professionalmente. La professionalità non richiede necessariamente la prova di una pluralità di operazioni.
- Nella valutazione del fumus del reato, la disponibilità di un quantitativo rilevante di oro da investimento, l’assenza di documentazione sulla provenienza, l’imminente accesso a un banco metalli e il collegamento con un’attività commerciale possono costituire elementi idonei a fondare, in fase cautelare, la riconducibilità della condotta a un’attività professionale.
- Nel giudizio di riesame delle misure cautelari reali, la parte che ricorre per cassazione non può dedurre per la prima volta questioni non sottoposte al tribunale del riesame; i motivi di legittimità devono corrispondere alle questioni devolute al giudice cautelare.
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