Cassazione Civile, Ordinanza n. 04424/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso principale del Ministero, dichiara assorbito il ricorso incidentale dei privati, cassa la sentenza della Corte d'appello e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle parti davanti a quest'ultimo. Le spese dell'intero giudizio sono compensate per i mutamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti nel tempo.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso possessorio proposto da un affittuario di un fondo sito in Gallipoli, che lamentava di essere stato spogliato della detenzione qualificata del bene per la realizzazione di infrastrutture a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco, a seguito dell'alienazione del fondo dal Comune al Ministero competente. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto la giurisdizione ordinaria, valorizzando la mancanza, nel provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, dei termini iniziale e finale previsti dall'art. 13 della legge n. 2359/1865, e qualificando l'apprensione del bene come mero comportamento materiale. Il Ministero ricorre in Cassazione deducendo violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, sostenendo che la giurisdizione va fissata con riguardo alla data di proposizione della domanda (1999) e che, comunque, la controversia resterebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa anche se la dichiarazione di pubblica utilità fosse viziata. I controricorrenti propongono ricorso incidentale, sostenendo che l'attore agì a tutela di un diritto personale di godimento, e contestando altresì la stessa esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità derivante dalla deliberazione comunale e dall'approvazione del progetto.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Nella formulazione vigente al tempo della domanda, devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche; la Corte tiene conto della successiva parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.
Consente la rimessione della questione alle Sezioni Unite quando è in gioco la giurisdizione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato solo per individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
La giurisdizione va determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
La decisione sulla giurisdizione dipende dall'oggetto della domanda, senza pregiudicare la questione sulla pertinenza del diritto.
art. 136 Cost.
La Corte richiama il principio per cui va tenuta conto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma ai fini della decisione sulla giurisdizione.
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
Richiamata in relazione agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Richiamata per gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.
Le Sezioni Unite, decidendo sulla giurisdizione, verificano ogni aspetto utile della questione.
La Corte d'appello aveva rimesso la causa al primo giudice a seguito della declinatoria di giurisdizione.
art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359
La mancanza dei termini iniziale e finale della dichiarazione di pubblica utilità è invocata come vizio del provvedimento, ma la Corte afferma che ciò non esclude la riconducibilità della vicenda al potere autoritativo e quindi alla giurisdizione amministrativa.
art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383
L'approvazione del progetto in conferenza di servizi produce l'effetto di variante urbanistica e sostituisce gli atti di intesa, pareri, concessioni, autorizzazioni e nulla osta, rilevando anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 30 legge 5 dicembre 1988, n. 521
L'approvazione dei progetti delle opere previste equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda, ma la decisione si fonda sull'oggetto della domanda stessa.
- Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, la domanda possessorio-reintegratoria proposta contro la pubblica amministrazione per l'apprensione di un bene in esecuzione di un'opera pubblica resta devoluta al giudice amministrativo anche se si deduce l'illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità.
- La riconducibilità della vicenda all'esercizio di un potere autoritativo non viene meno per il solo fatto che il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia viziato, manchi di alcuni termini o perda successivamente efficacia.
- Nella verifica della giurisdizione, le Sezioni Unite possono esaminare tutti gli atti del processo utili ad accertare la reale natura della domanda e del potere esercitato dalla pubblica amministrazione.
- La qualificazione della posizione soggettiva del privato come diritto personale di godimento non esclude la giurisdizione amministrativa quando la controversia si inserisce in un ambito di giurisdizione esclusiva previsto dalla legge.
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