Cassazione Civile, Sentenza n. 11594/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La società di leasing aveva concesso, il 3 ottobre 2007, in locazione finanziaria un capannone industriale a una società, il cui inadempimento aveva determinato la risoluzione del contratto e il mancato pagamento dei canoni. Il credito era stato garantito da fideiussioni attribuite a due persone fisiche. Con citazione notificata il 12 novembre 2009, la società agiva davanti al Tribunale di Pesaro per far accertare il credito e dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., alcuni atti dispositivi immobiliari compiuti dai debitori e dai loro familiari, tra cui la vendita al ricorrente di una quota pari a un quarto della proprietà di un immobile. I sottoscrittori delle fideiussioni ne avevano disconosciuto le firme; altri convenuti avevano contestato la sussistenza del debito e l’applicabilità del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto. Il Tribunale, con sentenza dell’8 maggio 2012, accolse la revocatoria, con anche una condanna alla restituzione di 3.900 euro. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2017, prese atto della rinuncia della società alla revocatoria relativa a un atto del 4 dicembre 2008 e riformò la decisione limitatamente a tale domanda, confermandola nel resto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 34 c.p.c., contestando che il decreto ingiuntivo non opposto potesse precludere l’esame della validità delle fideiussioni e del rapporto sottostante; (2) violazione, tra le altre, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1306 c.c., per l’estensione del giudicato monitorio ai familiari estranei al procedimento d’ingiunzione e per la valutazione della contestazione delle firme; (3) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo l’insussistenza dei presupposti della revocatoria, l’insufficienza degli elementi presuntivi sulla consapevolezza del pregiudizio e la limitata consistenza dei beni rispetto al debito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nei primi due motivi sono state dichiarate inammissibili per la doppia conforme; sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze riferite alle posizioni di soggetti che non avevano proposto ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e non idoneo a chiarire la differenza tra il credito posto a base della revocatoria e quello azionato in via monitoria. La Corte ha comunque precisato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato sull’esistenza del credito e sul rapporto e titolo che ne costituiscono il fondamento, inclusi gli antecedenti necessari della decisione; la validità del rapporto fideiussorio, premessa necessaria del credito ingiunto, non poteva quindi essere rimessa in discussione in un separato giudizio. La contestazione sull’apocrifia delle firme è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di interesse, per genericità e per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti processuali; la Corte ha inoltre osservato che chi intendeva far valere la falsità della firma avrebbe dovuto esperire l’opposizione di terzo prevista dall’art. 404, comma 2, c.p.c., nel termine dell’art. 326 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato: la questione dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi era irrilevante, poiché il credito controverso o litigioso è sufficiente quale presupposto dell’azione revocatoria, senza necessità di un accertamento passato in giudicato; per il credito da fideiussione, l’anteriorità va riferita al momento della sottoscrizione della garanzia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva valutazioni di fatto sulla prova presuntiva, non si confrontava con l’intera motivazione d’appello e non contrastava adeguatamente il principio per cui, ai fini della revocatoria, è sufficiente una diminuzione generica della garanzia o una maggiore difficoltà nell’esecuzione del credito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione: 7.000 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
In sostanza, il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, sia sul punto della regolarità del titolo, sia sotto lo specifico aspetto della esistenza del credito. Ciò in ordine all’oggetto e ai soggetti del rapporto, con la conseguenza che l’efficacia del decreto impedisce che in un separato giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, quel rapporto possa essere legittimamente posto in discussione.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato sull’esistenza del credito e sul rapporto e titolo che ne sono il fondamento; il giudicato comprende anche gli accertamenti necessariamente connessi alla statuizione finale.
il presupposto dell’azione revocatoria non è la esistenza di un credito che sia accertato con provvedimento passato in giudicato, ma anche quello controverso o litigioso
L’azione revocatoria può essere esercitata a tutela di un credito controverso o litigioso; non è necessario che il credito sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato.
A prescindere da ciò, il ricorrente che ha interesse a far valere il tema della falsità della firma avrebbe dovuto agire con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, nel termine di cui all’art. 326 c.p.c.
Secondo la decisione, il terzo che intende far valere la falsità della firma in relazione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo deve utilizzare l’opposizione di terzo prevista dal comma 2 dell’art. 404 c.p.c.
A prescindere da ciò, il ricorrente che ha interesse a far valere il tema della falsità della firma avrebbe dovuto agire con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, nel termine di cui all’art. 326 c.p.c.
Il rimedio indicato dalla Corte per contestare la falsità della firma deve essere esperito entro il termine previsto dall’art. 326 c.p.c.
In ogni caso, il rilievo è dedotto in violazione l’art. 366, n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto o allegato di avere specificamente contestato in primo grado l’esistenza della fideiussione.
La censura che dipende dagli atti processuali deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendoli o allegandoli nei termini richiesti; in difetto, è inammissibile.
Preliminarmente sono inammissibili, con riferimento al primo e secondo motivo, le censure formulate anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ricorrendo l’ipotesi di pronunzia di appello che ha confermato la decisione di primo grado sulla base dei medesimi accertamenti fattuali (doppia conforme) rispetto alla quale il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non consente il ricorso per cassazione per l’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
In presenza di doppia conforme fondata sui medesimi accertamenti di fatto, non è consentito proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la preclusione richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato sia sull’esistenza del credito sia sul rapporto e sul titolo che ne costituiscono il fondamento; il giudicato si estende agli accertamenti che rappresentano antecedenti necessari e presupposti logico-giuridici della statuizione.
- L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito controverso o litigioso: non è necessario che il credito sia già stato accertato con provvedimento passato in giudicato.
- Ai fini dell’anteriorità del credito garantito da fideiussione rispetto all’atto dispositivo impugnato, il momento rilevante è quello della sottoscrizione della fideiussione.
- La censura di cassazione che richiede l’esame di atti processuali è inammissibile se il ricorrente non specifica e non trascrive o allega gli atti rilevanti nei termini prescritti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
- Le valutazioni di fatto sull’idoneità e sul peso degli elementi presuntivi posti a fondamento della scientia damni non sono riesaminabili in sede di legittimità quando la censura non denuncia un vizio consentito e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini dell’azione revocatoria, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale può consistere anche in una diminuzione generica della garanzia o in una maggiore difficoltà nell’esecuzione del credito.
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