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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19279/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente del servizio sanitario di ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) includendo anche il periodo di lavoro svolto, dal 7 ottobre 1975 al 31 marzo 2007, come infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell'Università di Napoli Federico II. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l.r. Campania 28 aprile 1978, n. 10, degli artt. 1 e 11 della l. 8 marzo 1968, n. 152, e degli artt. 1 e 3 della l. n. 207 del 1985. Secondo l'istituto, la legge regionale avrebbe previsto una mera equiparazione economica tra personale convenzionato e personale paramedico dei Policlinici universitari, senza estenderla agli istituti previdenziali; di conseguenza, il TFS avrebbe dovuto essere calcolato solo sul servizio prestato dopo l'immissione in ruolo presso l'ASL, escludendo il periodo svolto in convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'INPS e lo ha rigettato. Ha osservato che la legge regionale richiamata era stata nel frattempo abrogata e che, comunque, l'interpretazione invocata dall'ente non era coerente con l'attuale quadro costituzionale, in cui la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e del trattamento di fine servizio è riservata alla competenza legislativa statale. La Corte ha applicato il principio generale di automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale, rilevando che esso può essere derogato solo da una specifica previsione di legge espressa, non rinvenibile nel caso di specie. Ha inoltre richiamato la continuità del rapporto di lavoro nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle ASL e l'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, in forza del quale il diritto al TFS matura anche per la quota relativa al periodo prestato presso l'ente ospedaliero. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1 l.r. Campania 28 aprile 1978, n. 10

    "Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari"

    La Corte esclude che la previsione di equiparazione economica valga ad estendere automaticamente anche gli istituti previdenziali, in assenza di una specifica disposizione in tal senso.

  • art. 1 l. 8 marzo 1968, n. 152

    Richiamato dall'INPS a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'esclusione del periodo convenzionato dal TFS.

  • art. 11 l. 8 marzo 1968, n. 152

    Richiamato dall'INPS a sostegno della censura, senza che la Corte ne ricavi una deroga al principio di automatismo previdenziale.

  • art. 1 l. 207/1985

    Richiamato come normativa sul trattamento di fine servizio, ma la Corte ritiene applicabile il principio di automatismo salvo deroga espressa non presente nel caso.

  • art. 3 l. 207/1985

    Richiamato dall'INPS nel motivo, ma non considerato idoneo a escludere il computo del periodo lavorativo precedente nell'anzianità utile al TFS.

  • art. 2116 c.c.

    Enuncia il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, operante come regola generale e derogabile solo da specifiche disposizioni di legge che limitino espressamente l'automatismo.

  • art. 117 Cost.

    La Corte osserva che il richiamo a precedenti fondati sulla ripartizione di competenze regionali non è più attuale; la disciplina del lavoro pubblico e del TFS è oggi di competenza legislativa statale.

  • art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979

    È valorizzato per affermare la continuità del rapporto di lavoro nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle ASL e la maturazione del TFS anche per il periodo svolto presso l'ente ospedaliero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'equiparazione del trattamento economico prevista per il personale convenzionato rispetto al personale in servizio presso una struttura pubblica non implica, di per sé, l'estensione automatica degli istituti previdenziali, se la legge non lo prevede espressamente.
  • Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi obbligatori di previdenza e assistenza e può essere escluso soltanto da una deroga legislativa esplicita e specifica.
  • Nel passaggio del personale ospedaliero alle ASL, ove la disciplina applicabile assicuri la continuità del rapporto di lavoro, il trattamento di fine servizio deve essere calcolato tenendo conto anche del periodo prestato presso l'ente di provenienza.
  • In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, rileva la competenza legislativa statale; interpretazioni fondate su precedenti riferiti a un diverso riparto di competenze costituzionali non sono più utilizzabili se incompatibili con l'attuale assetto normativo.

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