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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41411/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 27/11/2023 che aveva condannato la ricorrente per i reati indicati negli artt. 56, 624 e 625, n.7 c.p. L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano per mancato deposito contestuale, a pena d'inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581-ter c.p.p. La ricorrente ha eccepito che l'elezione di domicilio era stata poi depositata via PEC il 17/05/2024, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, e che tale deposito successivo avrebbe dovuto sanare la carenza; ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali (art.606 co.1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha applicato il principio tempus regit actum e ha stabilito che, poiché l'atto di impugnazione è stato depositato il 05/04/2024, si applicava la disciplina allora vigente (art.581-ter, introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150) che richiedeva il deposito contestuale dell'elezione di domicilio; il deposito successivo del 17/05/2024 non ha efficacia sanante e l'impugnazione rimane inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 56, 624, 625 n.7

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali la ricorrente era stata condannata; costituiscono il fatto-reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 581-ter cod. proc. pen.

    «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    Disposizione formale che imponeva, per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il deposito contestuale dell'elezione di domicilio; la Corte ha interpretato la norma come inderogabile: il mancato deposito contestuale determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile con deposito successivo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha inserito l'art.581-ter nel codice di procedura penale; la disposizione si applica alle impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore, salvo disciplina transitoria diversa.

  • Legge 9 agosto 2024, n.114

    Ha abrogato l'art.581-ter c.p.p.; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'abrogazione non potesse essere fatta retroattivamente valere per atti compiuti prima dell'abrogazione in assenza di norme transitorie favorevoli.

  • art. 89, comma 3 (disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022)

    Richiamato in relazione all'ambito temporale di applicazione della riforma; in mancanza di specifiche disposizioni transitorie favorevoli, si applica il principio tempus regit actum.

  • Principio "tempus regit actum"

    Principio per cui si applica la norma vigente al momento in cui l'atto è compiuto: la Corte lo ha applicato per stabilire che alla data di deposito dell'appello (05/04/2024) era ancora in vigore l'art.581-ter e dunque la mancata contestualità del deposito dell'elezione di domicilio era causa di inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; era la rubrica normativa richiamata dal ricorrente per il motivo di impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso; la Corte l'ha valutata nel contesto delle regole di ammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se una nuova disposizione procedurale impone un requisito formale a pena di inammissibilità (es. elezione di domicilio), il requisito deve essere adempiuto contestualmente all'atto che lo richiede; il deposito successivo, anche se anteriore all'inizio del giudizio di impugnazione, di norma non sana l'inammissibilità.
  • Per stabilire quale norma applicare a un atto processuale si usa il principio tempus regit actum: si applica la norma vigente alla data in cui l'atto è compiuto, salvo diversa disciplina transitoria espressa.
  • L'abrogazione successiva di una norma processuale non produce effetti retroattivi automatici: se l'atto è stato compiuto quando la norma era ancora in vigore, l'eventuale abrogazione non rileva a favore dell'autore dell'atto in mancanza di una disposizione transitoria che lo permetta.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, è prassi prudente rispettare tutti i requisiti formali richiesti dalla normativa vigente al momento del deposito dell'impugnazione (in particolare elezione di domicilio), o valutare soluzioni procedurali alternative tempestive (es. ritiro e nuovo deposito dell'atto se consentito dai termini).
  • Controllare sempre la data di entrata in vigore o di abrogazione delle norme procedurali rilevanti per verificare quale disciplina si applica al caso concreto.

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