Sentenza del 04/11/2016 n. 22442 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e, in sostanza, annullato le sanzioni personali irrogate a Z.S. per violazioni tributarie commesse dalla società. Con il primo motivo sosteneva che il ricorso originario fosse inammissibile perché avrebbe impugnato l'avviso di accertamento della società anziché l'atto di contestazione delle sanzioni. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., poiché la CTR aveva attribuito efficacia decisiva e vincolante a una sentenza relativa all'accertamento societario che non era ancora passata in giudicato. Con il terzo motivo, subordinato, deduceva la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il ricorso di Z.S. non fosse inammissibile: le cause di inammissibilità nel processo tributario devono essere interpretate restrittivamente e, nel caso concreto, non vi era incertezza sull'oggetto dell'impugnazione, poiché la difesa riguardava anche la sussistenza delle violazioni poste a fondamento delle sanzioni. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la CTR non poteva estendere automaticamente al giudizio sulle sanzioni gli effetti di una sentenza relativa all'accertamento dei maggiori utili della società, non ancora definitiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, artt. 5 e 11
Disposizioni richiamate per l'irrogazione della sanzione amministrativa personale al socio e amministratore quale autore, ideatore, organizzatore o coordinatore delle violazioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d)
Disciplina i requisiti del ricorso tributario e le conseguenze dell'eventuale incertezza sull'oggetto dell'impugnazione. La Corte ha affermato che le sanzioni di inammissibilità devono essere applicate restrittivamente quando l'oggetto della controversia è comunque identificabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 4
Richiamato con riferimento alla tempestività e alla corretta impugnazione degli atti tributari.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra domanda e decisione, ossia al divieto per il giudice di pronunciarsi su un oggetto diverso da quello dedotto in giudizio.
Il giudicato vincola le parti, i loro eredi o aventi causa. Nel caso concreto, una sentenza non ancora definitiva non poteva produrre efficacia riflessa vincolante nel procedimento dipendente relativo alle sanzioni.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra causa. La questione non è stata esaminata perché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità per errori formali o per incertezza dell'oggetto deve essere interpretata restrittivamente: se dal ricorso e dagli atti depositati è possibile individuare chiaramente l'atto e le contestazioni, il giudizio non dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
- Quando una sanzione personale dipende dall'accertamento tributario emesso nei confronti di una società, tra i due giudizi può sussistere un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
- Una sentenza resa nel procedimento pregiudiziale produce effetti vincolanti nel procedimento dipendente, di regola, solo quando è passata in giudicato; una decisione ancora impugnabile non può essere recepita automaticamente come definitiva.
- In presenza di procedimenti separati e di una causa pregiudiziale ancora pendente, il giudice deve valutare se sospendere il giudizio dipendente oppure attendere la definizione della controversia pregiudiziale, senza anticiparne automaticamente gli effetti.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della sanzione: impone al giudice di rinvio un nuovo esame conforme ai principi stabiliti dalla Corte.
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