Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto affidato da un ente gestore di strade per lavori di metanizzazione su un tratto stradale. L'appaltatrice riferisce di aver eseguito e completato i lavori nel 2001 e che, a distanza di anni, l'ente ha contestato il precario stato di alcuni tratti del manto stradale e ha chiesto l'escussione di una polizza prestata a garanzia delle opere. La società sostiene di aver comunque svolto interventi di ripristino e rifinitura, di aver chiesto chiarimenti e lo svincolo della garanzia e di aver contestato che l'escussione fosse abusiva, anche perché riferita a costi di manutenzione stradale non imputabili ai lavori originari. In cassazione deduce: 1) violazione delle regole su non contestazione, prova e valutazione delle prove, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto provare l'inadempimento e che la consulenza avesse accertato la corretta esecuzione dei lavori per quanto verificabile; 2) violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e del diritto di difesa, lamentando che l'onere di provare i danni e i presupposti dell'escussione fosse stato illegittimamente posto a suo carico; 3) omesso esame di documenti decisivi, tra cui disciplinare, verbale di sopralluogo e corrispondenza; 4) errata qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo e non fideiussione, con conseguente erroneo superamento del beneficio di cui all'art. 1957 c.c.; 5) errata regolazione delle spese, lamentando mancata compensazione e liquidazione secondo parametri medi. La compagnia garante propone ricorso incidentale adesivo, sostanzialmente allineato alle censure del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi del ricorso principale, confermando la sentenza d'appello. Ha valorizzato la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, con conseguente onere del debitore/garante di provare la natura fraudolenta o abusiva dell'escussione, e non dell'ente di provare l'inadempimento al fine dell'operatività della garanzia. Ha inoltre rilevato carenze di specificità del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, sul motivo relativo ai documenti, l'inammissibilità per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Infine ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la scelta di non compensare le spese e la liquidazione effettuata entro i parametri. È stato quindi rigettato anche il ricorso incidentale adesivo. Le spese sono state poste a carico delle parti ricorrenti nei confronti dell'ente resistente.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sull'onere della prova e alla non contestazione come parametro di censura, ma il motivo è stato respinto per difetto di specificità e per la corretta distribuzione dell'onere probatorio nel caso di garanzia autonoma.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
è stato ribadito che, nella garanzia autonoma, l'onere di provare la natura fraudolenta o abusiva dell'escussione grava su chi la eccepisce; quando invece si agisca per accertamento negativo, il ricorrente deve provare l'insussistenza del proprio inadempimento.
richiamato nel primo motivo, ma non costituisce il fulcro decisorio.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 24 Cost.
invocato nel secondo motivo in relazione al diritto di difesa, senza che la censura sia stata accolta.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo in relazione al giusto processo, senza esito favorevole.
richiamati per l'interpretazione del contratto di garanzia; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del giudice di merito, se plausibile, non è sindacabile in cassazione con mera contrapposizione di una lettura alternativa.
richiamato nel contesto della dedotta fideiussione; la Corte ha confermato la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma.
richiamato nel contesto della garanzia personale, ma non accolto come base per riqualificare il contratto.
la Corte ha affermato che, nel contratto autonomo di garanzia, la norma è in linea generale inapplicabile salvo diversa pattuizione; inoltre la relativa eccezione non risultava proposta tempestivamente nei gradi di merito.
richiamato per l'onere di specifica esposizione dei fatti e della sequenza processuale, in relazione alla questione del giudicato interno.
utilizzato per dichiarare inammissibili censure non autosufficienti, prive della trascrizione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti richiamati.
ha fondato l'inammissibilità del motivo di omesso esame dei documenti per la presenza di doppia conforme di merito.
richiamato con riferimento al vizio di motivazione e alla disciplina della doppia conforme.
richiamato sul capo relativo alla condanna alle spese, ritenuta legittima.
richiamato per la richiesta di compensazione delle spese, ma la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito.
la decisione assunta con tale rito non incide sulla sindacabilità della liquidazione delle spese entro i parametri.
richiamato per la liquidazione delle spese entro i parametri minimi e massimi previsti.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
applicato per escludere il motivo sul preteso omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una garanzia autonoma, l'escussione può essere contestata solo allegando e provando la natura fraudolenta o abusiva della richiesta, mentre non è sufficiente opporre le eccezioni tipiche del rapporto principale.
- Quando la parte intende censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto data dal giudice di merito, deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione; non è ammessa la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti decisivi richiamati a fondamento delle censure devono essere puntualmente trascritti o localizzati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti o documenti decisivi è inammissibile se non si dimostra che le due decisioni abbiano avuto diversa base fattuale.
- La decisione di compensare o meno le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la liquidazione delle spese entro i parametri tariffari non è, di regola, sindacabile in cassazione.
- Nel giudizio promosso per l'accertamento negativo dell'inadempimento, la parte che agisce per negare il diritto altrui deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria domanda, salvo che la struttura del rapporto imponga un diverso riparto dell'onere probatorio.
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