Cassazione Civile, Ordinanza n. 25741/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la società resistente, gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, chiedendo la restituzione degli importi versati a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA 1 ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997), assumendo che tale prelievo avesse natura tributaria e non corrispettiva, con conseguente insussistenza del presupposto per l'assoggettamento a IVA. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece rigettato l'impugnazione ritenendo che il principio di neutralità dell'IVA, unitamente alla detrazione già operata sulla base di dichiarazioni non più rettificabili, impedisse la restituzione delle somme. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, censurando la decisione di merito per avere trascurato che neutralità dell'IVA e meccanismo della detrazione presuppongono che l'imposta sia effettivamente dovuta; poiché la TIA 1 è tributo e l'IVA non era dovuta, sussisteva l'indebito e spettava alla controparte dimostrare l'effettiva detrazione. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'ingiustizia della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha ribadito che, in tema di IVA, la detrazione è ammessa solo per operazioni effettivamente assoggettabili all'imposta; ove il tributo sia stato erroneamente applicato a un'operazione non imponibile o non soggetta a IVA, viene meno la base legale del pagamento, della rivalsa e della detrazione, con conseguente necessità di neutralizzare in modo circolare l'indebito. Poiché la TIA 1 è tributo e non corrispettivo, l'IVA non era dovuta ab origine; non ostava a tale soluzione la mancata previa rettifica dell'amministrazione finanziaria, dovendosi procedere alla neutralizzazione proprio per effetto della decisione giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per fondare la domanda di ripetizione dell'indebito relativo all'IVA non dovuta.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sull'effettiva detrazione dell'IVA.
La detrazione è ammessa solo per operazioni effettivamente assoggettabili a IVA; se l'operazione non è imponibile, manca il presupposto della detrazione.
art. 17 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE
È richiamata in funzione di conformità del principio per cui la detrazione presuppone l'effettiva debenza dell'imposta.
art. 167 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE
Concorre a fondare il principio della detrazione solo in presenza di IVA effettivamente dovuta.
art. 63 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE
Richiamato insieme alle altre norme UE a sostegno del regime di neutralità dell'IVA.
Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite, ma il motivo è stato assorbito.
Indicata la modalità di trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di IVA, la detrazione e la rivalsa presuppongono che l'imposta sia effettivamente dovuta sull'operazione; se il tributo è stato erroneamente applicato, viene meno la base giuridica sia del pagamento sia della detrazione.
- Quando un importo è stato versato a titolo di IVA su una prestazione che non era assoggettabile all'imposta, il soggetto che ha subito la rivalsa ha diritto alla restituzione nei confronti del cedente o del soggetto che ha incassato la somma, ferma la possibilità di neutralizzazione del relativo indebito nel sistema IVA.
- Il principio di neutralità dell'IVA non può essere invocato per mantenere fermo un prelievo non dovuto ab origine; la neutralità opera solo entro il perimetro di un'imposta legittimamente applicabile.
- La mancata previa rettifica dell'amministrazione finanziaria non impedisce il giudizio di ripetizione dell'indebito, quando la questione sia accertata in sede giudiziale e occorra ripristinare le corrette posizioni tra i soggetti coinvolti.
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