Cassazione Civile, Ordinanza n. 06823/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che assumeva di avere svolto, tra il 1 settembre 1981 e il 30 novembre 1988, attività lavorativa di fatto alle dipendenze di un ente locale e chiedeva che la propria posizione contributiva fosse regolarizzata dall'INPS per quel periodo. La domanda era stata proposta anche nei confronti del Comune, ma in sede di legittimità il giudizio risultava sostanzialmente proseguito solo contro l'INPS. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la subordinazione e qualificando come assistenziali le somme percepite; la Corte d'appello aveva confermato, aggiungendo che non esisteva un'azione del lavoratore per ottenere dall'INPS la regolarizzazione contributiva e che, in difetto di prova del rapporto subordinato, non sussisteva l'obbligo dell'Istituto di costituire la posizione previdenziale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di norme processuali e nullità per la riassunzione/canovaccio processuale del giudizio, assumendo che il processo dovesse proseguire come riassunzione e che l'esito dovesse essere a lui favorevole; (2) violazione di norme sul chiesto e pronunciato e sul giudicato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la domanda originaria e deciso su un rapporto di lavoro e su profili non più in discussione; (3) omessa pronuncia e violazione delle norme sulle prove, deducendo che l'INPS avrebbe riconosciuto il diritto e che le prove concordemente dedotte avrebbero imposto l'accoglimento; (4) violazione del diritto al giusto processo e dei principi di tutela effettiva, lamentando che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto alla regolarizzazione contributiva senza valorizzare in senso contrario gli elementi istruttori. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando in particolare che l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato diretta a ottenere la condanna dell'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva per omesso versamento del datore di lavoro, essendo rimedi tipici solo la rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.; ha inoltre rilevato la formulazione confusa e promiscuamente cumulata delle censure, l'assenza di specifica localizzazione e produzione degli atti e dei documenti richiamati, e il fatto che le doglianze sulla valutazione delle prove miravano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia l'inesistenza di un'azione del lavoratore per ottenere dall'INPS la regolarizzazione contributiva in luogo del datore di lavoro, e ha rilevato ulteriori profili di inammissibilità per formulazione promiscuo-congiunta dei motivi, mancata specifica indicazione e produzione degli atti e impropria richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della prosecuzione/riassunzione del giudizio; la Corte non ne ha ravvisato violazione decisiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolare trattazione del giudizio dopo la riassunzione.
Richiamato per omessa pronuncia, ultra/extra petizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse ecceduto i limiti della domanda.
La sua violazione è stata esclusa perché non è denunciabile come error in procedendo il mero dissenso sulla valutazione delle prove offerte dalle parti.
Richiamato implicitamente nel distinguere tra valutazione delle prove e violazione di legge; la ponderazione del materiale probatorio resta attività di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità processuali, senza esito favorevole.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il travisamento del giudicato interno e della causa petendi.
La Corte richiama i limiti di deducibilità dei vizi in cassazione e afferma l'inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee e della richiesta di rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale.
Richiamato in relazione all'onere di produrre gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità/inammissibilità, e alla necessità di specifica indicazione degli stessi ex art. 366 c.p.c., n. 6.
La Corte ribadisce l'obbligo di specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento.
Indicato come rimedio tipico residuo a favore del lavoratore per la costituzione della rendita vitalizia in caso di contributi omessi e prescritti.
Indicato quale ulteriore rimedio risarcitorio azionabile dal lavoratore per le conseguenze dell'omesso versamento contributivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e dell'effettività della tutela; la Corte non ha ravvisato violazione decisiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di omissione contributiva, il lavoratore non può agire direttamente nei confronti dell'ente previdenziale per ottenerne la condanna alla regolarizzazione della posizione assicurativa: l'obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro e l'ente ha solo il ruolo di destinatario del versamento.
- La tutela dell'assicurato contro l'omesso versamento dei contributi è affidata ai rimedi tipici previsti dall'ordinamento, in particolare alla rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 e, nei limiti di legge, all'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
- In sede di legittimità è inammissibile la commistione di censure eterogenee, la formulazione promiscuamente cumulativa dei motivi e la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili tra violazione di legge e vizio di motivazione.
- Il ricorrente per cassazione deve specificamente indicare e produrre gli atti e i documenti su cui fonda le censure, non potendo demandare alla Corte il compito di ricostruire autonomamente il materiale processuale rilevante.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né la rivalutazione delle prove, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi consentiti dall'art. 360 c.p.c., n. 5.
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