Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società professionale per il pagamento del corrispettivo dovuto per attività svolte, su incarico di una società cliente, per il deposito e la registrazione di un marchio in sede nazionale e internazionale. La società ingiunta si oppose deducendo di aver già pagato le fatture azionate e lamentando che l’incarico era stato eseguito con notevole ritardo; propose anche domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da ritardo, da compensare con l’eventuale credito. Dopo il rigetto dell’opposizione e dell’appello, la società cliente ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la censura in appello sulla congruità delle somme pretesi in eccedenza escludeva la formazione del giudicato sul credito e non consentiva di ritenere passata in giudicato la statuizione di primo grado; (2) ancora violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo che, se davvero vi era giudicato sul credito, la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il primo motivo di appello e non rigettarlo nel merito; (3) violazione dell’art. 1309 c.c., contestando l’asserito riconoscimento del debito e sostenendo che esso non poteva desumersi da un mero argomento di prova; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse male interpretato l’appello, che avrebbe investito anche la specifica contestazione delle fatture e del loro supporto documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse correttamente interpretato l’atto di appello e che le doglianze della ricorrente non colpissero tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di primo grado (riconoscimento del debito, mancata specifica contestazione delle fatture, esecuzione delle prestazioni accertata dal c.t.u., assenza di contestazioni al momento della disdetta). Ha inoltre affermato che l’interpretazione dell’appello è compito del giudice di merito e che in sede di legittimità è sindacabile solo la correttezza logica e giuridica di tale operazione. La Corte ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, osservando che il rigetto della domanda può risultare implicito nella motivazione che accoglie una tesi incompatibile. È stata altresì ribadita l’inammissibilità, in cassazione, della richiesta di rivalutazione del materiale fattuale e probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per negare la formazione del giudicato; la Corte ha rilevato che la censura non coglieva la reale ratio della decisione d’appello e che la pretesa formazione del giudicato era, nella costruzione del giudice di merito, un corollario della mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Richiamato in relazione al giudicato formale; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, sussistesse il vizio denunciato, perché il motivo di appello era stato interpretato correttamente e non idoneo a travolgere la sentenza di primo grado.
La Corte non ha accolto la censura sul preteso riconoscimento di debito, ritenendo che la doglianza mirasse in sostanza a una rivalutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda o di una doglianza è implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza e nella soluzione accolta, incompatibile con la tesi prospettata.
La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale per manifesta infondatezza dei motivi.
Il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Le parti non hanno depositato memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione dell’atto di appello è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per illogicità o violazione dei canoni interpretativi, non per una diversa lettura del gravame proposta dalla parte.
- Il motivo di appello che non colpisca tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado è inidoneo a rimuovere la decisione, con conseguente stabilizzazione del capo non efficacemente censurato.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza abbia implicitamente rigettato una domanda o una doglianza adottando una soluzione logicamente incompatibile con essa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- La contestazione della pretesa creditoria e della documentazione a suo sostegno deve essere specifica; la mancata specificità può rendere decisivi gli elementi valorizzati dal giudice di merito, inclusi i riscontri del consulente tecnico e il comportamento processuale delle parti.
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