Cassazione Civile, Ordinanza n. 25600/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società che aveva eseguito lavori di manutenzione presso alcune residenze per anziani agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute. La controversia ruotava attorno a una scrittura privata del 6 marzo 2015, che la creditrice sosteneva essere non una transazione, ma un riconoscimento di debito con remissione parziale condizionata al pagamento puntuale; secondo questa ricostruzione, il mancato rispetto delle scadenze avrebbe fatto rivivere il credito originario, quantificato in misura superiore a quanto poi richiesto in decreto ingiuntivo. I giudici di merito, invece, avevano qualificato l'accordo come transazione, rilevando che la debitrice aveva corrisposto in corso di causa quanto pattuito e che non ricorrevano i presupposti per la risoluzione per inadempimento. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 1965 e 1236 c.c.: da un lato contestava la qualificazione della scrittura come transazione, sostenendo l'assenza di res dubia e di reciproche concessioni; dall'altro contestava l'esclusione della risoluzione della transazione per inadempimento, sostenendo che la gravità andasse valutata rispetto all'interesse all'esatta e tempestiva prestazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un documento non adeguatamente localizzato nel fascicolo, richiamando il principio di necessaria precisa indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda. Ha comunque aggiunto, in via subordinata, che i motivi sarebbero stati infondati: la scrittura del 6 marzo 2015 integrava una transazione, poiché diretta a comporre un dissenso su un credito contrapposto mediante un quid medium e reciproche concessioni; inoltre, il pagamento intervenuto in corso di causa poteva essere valutato ai fini della gravità dell'inadempimento, escludendone la non scarsa importanza e giustificando il rigetto della domanda di risoluzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio per il decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
la transazione richiede res litigiosa e reciproche concessioni, anche su rapporti diversi da quello controverso; le concessioni vanno valutate rispetto alle pretese e contestazioni, non ai diritti effettivamente spettanti
richiamato dalla ricorrente in tema di remissione del debito, ma non ritenuto pertinente dalla Corte alla luce della qualificazione dell'accordo come transazione
la risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento di non scarsa importanza; il pagamento successivo può incidere sulla valutazione della gravità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di inammissibilità sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
menzionato con riferimento agli interessi richiesti sul credito da lavori
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione fondato su documenti del giudizio di merito è inammissibile se il documento non è specificamente localizzato nel fascicolo, anche quando sia stato solo parzialmente riprodotto nel ricorso.
- Ai fini dell'art. 1965 c.c., la transazione sussiste quando l'accordo è diretto a comporre una lite o un dissenso potenziale mediante reciproche concessioni, anche se le concessioni consistono in una riduzione quantitativa del credito o in un 'quid medium' rispetto alle pretese iniziali.
- La nozione di reciproche concessioni va rapportata alle reciproche pretese e contestazioni delle parti, non al diritto che ciascuna di esse risulti poi effettivamente titolare.
- La transazione può avere funzione preventiva della lite e non richiede che la controversia sia già pienamente formalizzata; è sufficiente un dissenso potenziale apprezzabile.
- In tema di risoluzione per inadempimento, il pagamento eseguito dopo la proposizione della domanda non estingue automaticamente la pretesa risolutoria, ma può essere valutato dal giudice per escludere la gravità dell'inadempimento.
- Fuori dai contratti di durata, l'adempimento successivo può incidere negativamente sulla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento e condurre al rigetto della domanda di risoluzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →