Sentenza n. 2060/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1453/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta Docente per l'anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1453/25, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio della Carta Docente elettronica, del valore nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2023/24. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 27 giugno 2025, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella.
Richiamato ai fini del rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, tale circostanza è documentalmente attestata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di ausiliario del giudice attribuito al commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati successivamente con decreto collegiale secondo i criteri del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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