Cassazione Civile, Ordinanza n. 01622/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatari)
La controversia
La controversia nasceva dall'accertamento della proprietà di un vicolo privato censito al foglio 150 mappale 42 del NCEU di un Comune e di un piccolo vano ad uso deposito insistente sul medesimo. I resistenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento della loro titolarità, quale effetto del trasferimento dei diritti dei rispettivi danti causa a seguito di procedure esecutive, nonché la declaratoria di inefficacia di successivi atti notarili con cui il ricorrente aveva acquistato e poi trasferito alla società da lui amministrata diritti che si assumevano ormai già alienati. I ricorrenti proponevano appello e poi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 922 c.c., sostenendo che gli attori originari non avessero un valido titolo di acquisto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e mancata valutazione dei titoli di proprietà e delle domande subordinate relative a una porzione di terreno e a una servitù di passaggio; 3) violazione dell'art. 817 c.c., assumendo una contraddittoria qualificazione del vicolo come pertinenza esclusiva pur a fronte del riconoscimento di servitù di passaggio in favore di proprietari frontisti; 4) violazione del D.M. n. 140/2012 per eccessività della liquidazione delle spese di primo grado e per mancata compensazione delle spese, stante il modesto valore del bene e la complessità della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una diversa ricostruzione in fatto dei trasferimenti e si fondava su dati catastali privi di decisività rispetto ai titoli negoziali esaminati dai giudici di merito; ha considerato infondato/inammissibile il secondo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la sentenza d'appello aveva comunque preso posizione sul tema della servitù di passaggio e, in presenza di doppia conforme, non era possibile rivalutare i fatti storici; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza non aveva qualificato il vicolo come pertinenza esclusiva, ma come bene di proprietà esclusiva gravato da servitù di passaggio; ha ritenuto infondato il quarto motivo, reputando corretta la liquidazione dei compensi in base al valore indeterminabile e alla complessità della causa e confermando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sui modi di acquisto della proprietà, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione fattuale dei titoli di acquisto
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sua violazione perché la sentenza di merito aveva comunque deciso sulle questioni rilevanti
richiamato sulla nozione di pertinenza; la Corte ha rilevato che il bene era stato qualificato come proprietà esclusiva e non come pertinenza esclusiva
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le doglianze fossero realmente di diritto, trattandosi in parte di richieste di nuova valutazione del merito
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
usato per dedurre l'omessa pronuncia; la Corte ha respinto la censura perché non sussisteva il vizio denunciato
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per escludere, in presenza di doppia conforme, il riesame dei fatti storici già valutati nei gradi di merito
richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto che la liquidazione operata non ne violasse i limiti, tenuto conto del valore e della complessità della causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la censura che mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti storici e dei titoli di acquisto non è scrutinabile in cassazione, salvo specifici vizi di legittimità realmente dedotti.
- La semplice allegazione di risultanze catastali non è sufficiente, di per sé, a sovvertire l'accertamento della proprietà fondato sui titoli negoziali e sulla loro sequenza traslativa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia sostanzialmente esaminato e risolto la questione, anche se non abbia dedicato un capo autonomo del dispositivo a ogni domanda subordinata, purché risulti chiara la decisione sulle questioni decisive.
- Il bene può essere qualificato come proprietà esclusiva del soggetto che ne risulti titolare, pur essendo gravato da servitù di passaggio in favore di terzi; il riconoscimento di una servitù non implica di per sé la qualificazione del bene come pertinenza.
- La liquidazione dei compensi professionali va valutata tenendo conto del valore effettivo della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'eventuale pluralità delle parti, e non può essere censurata in cassazione se si colloca nei limiti del parametro normativo applicato.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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