Cassazione Penale, Ordinanza n. 13416/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ratificato la sospensione, disposta in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, del beneficio della detenzione domiciliare a termine concesso per motivi di salute. La misura era stata originariamente applicata da altro tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 147, comma 1, n. 2, c.p. Dopo plurime comunicazioni di notizie di reato relative a violazioni delle prescrizioni imposte, il magistrato di sorveglianza aveva sospeso il beneficio e il tribunale aveva poi valutato la prosecuzione della misura, ritenendo le violazioni sintomatiche di pericolosità sociale e di mancata adesione al percorso rieducativo. Con il ricorso si deducevano due motivi: 1) vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, sostenendo in sostanza che i fatti contestati non giustificassero la revoca/sospensione della misura; 2) violazione di legge processuale, con specifico riferimento all'art. 21 c.p.p., prospettando un profilo di incompetenza del tribunale che aveva deciso su una misura originariamente concessa da altro giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo sulla rilevanza delle violazioni delle prescrizioni e sulla loro idoneità a dimostrare l'incompatibilità concreta con la prosecuzione della detenzione domiciliare a termine. Ha inoltre escluso qualsiasi profilo di incompetenza, osservando che il provvedimento impugnato aveva deciso sulla misura dopo la sospensione provvisoria ritualmente adottata dal magistrato di sorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma base della detenzione domiciliare; nel caso richiamata per la concessione della misura alternativa a termine per motivi di salute.
Richiamato quale base della detenzione domiciliare a termine per gravi motivi di salute.
Invocato nel ricorso per censurare un asserito difetto di competenza; la Corte ha escluso che vi fosse incompetenza del tribunale di sorveglianza.
Presuppone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca o sospensione di una misura alternativa alla detenzione non richiede la mera constatazione di una violazione formale delle prescrizioni, ma presuppone una valutazione concreta del giudice sulla sopravvenuta incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione del beneficio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla gravità e rilevanza delle violazioni poste a fondamento della sospensione o revoca della misura alternativa, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione логicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Non sussiste incompetenza del tribunale di sorveglianza per il solo fatto che il beneficio sia stato originariamente concesso da un diverso ufficio, quando il giudice successivamente adito decide legittimamente sugli effetti del provvedimento provvisorio di sospensione e sulla prosecuzione della misura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause idonee a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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