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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22387/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito contro la società correntista poi fallita e contro alcuni fideiussori, per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente ordinario, di un conto anticipi e di effetti cambiari rimasti insoluti. Gli ingiunti proposero opposizione e, in via riconvenzionale, chiesero l'accertamento del corretto saldo del rapporto e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, deducendo l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado nella parte finale, determinò il saldo mediante azzeramento del conto alla data del 31 dicembre 1990 per mancanza degli estratti conto anteriori, ritenendo non provate le movimentazioni iniziali. La banca ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 36 e 167 c.p.c., lamentando che la Corte avesse addossato alla banca l'onere di provare il saldo debitorio iniziale nonostante la domanda riconvenzionale fosse stata proposta dalla correntista; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la domanda degli opponenti dovesse essere respinta per difetto di prova; (3) violazione dell'art. 3 Cost., deducendo una disparità di trattamento derivante dall'azzeramento del saldo iniziale a vantaggio della correntista.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che, nel giudizio in cui si contrappongono la domanda della banca di pagamento del saldo e la domanda riconvenzionale del correntista di rideterminazione del conto e ripetizione dell'indebito, entrambe le parti sono onerate di provare le rispettive pretese, ossia le operazioni da cui deriva il saldo. La mancanza degli estratti conto relativi a una parte del rapporto non impedisce la ricostruzione del saldo sulla base della documentazione disponibile e non consente né alla banca né al correntista di trarre vantaggio dalla mancata prova dell'altra parte. È stato inoltre chiarito che la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. non può essere fatta valere direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo eventualmente passare per la questione di legittimità costituzionale della norma applicata; in ogni caso, la disparità prospettata era insussistente, perché l'espunzione delle poste non documentate incide in modo equivalente su entrambe le parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente nel quadro della ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio sul saldo di conto corrente.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio per cui ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio contrapposto tra domanda della banca di pagamento e domanda del correntista di rideterminazione del saldo, entrambe le parti sono onerate della prova delle operazioni da cui deriva il saldo.

  • art. 3 Cost.

    La violazione del parametro costituzionale non può essere dedotta direttamente come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione; inoltre, la soluzione adottata non determina disparità di trattamento, poiché la mancata documentazione colpisce entrambe le parti in eguale misura.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non è il veicolo per denunciare direttamente la violazione dell'art. 3 Cost., che deve passare attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Citato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il saldo di un rapporto di conto corrente, quando si contrappongono la pretesa della banca al pagamento del saldo e la domanda del correntista di rideterminazione del rapporto e ripetizione dell'indebito, ciascuna parte è onerata di provare i fatti costitutivi della propria domanda o eccezione.
  • La mancata produzione di una parte degli estratti conto non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di una delle parti: essa ha effetto neutro sulla ricostruzione del dare-avere e consente al giudice di fondare la decisione sulla documentazione disponibile.
  • In presenza di prova incompleta del rapporto, nessuna delle parti può avvantaggiarsi dell'inadempimento probatorio dell'altra: la mancanza di documentazione iniziale non legittima né l'attribuzione del saldo originario alla banca né il rigetto automatico della pretesa della banca.
  • La violazione di parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo emergere tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • La ripartizione degli effetti della mancata prova nel giudizio sul conto corrente non realizza disparità di trattamento se colpisce in modo simmetrico entrambe le parti, entrambe onerate della prova delle rispettive movimentazioni.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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