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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21585/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una dipendente ministeriale che, assunta e inquadrata come operatore giudiziario, ha chiesto l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive per avere, secondo quanto dedotto, svolto dal 2010 al 2017 mansioni riconducibili almeno al profilo di assistente giudiziario, se non a quello di cancelliere. Il Tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni di assistente giudiziario e condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive; la Corte d’appello aveva confermato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e delle previsioni del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 e del CCNI 29.7.2010. In sintesi, ha sostenuto che, nel nuovo sistema di classificazione del personale, operatore giudiziario e assistente giudiziario appartengono alla medesima Area II, sicché le mansioni svolte dalla lavoratrice erano equivalenti all’interno dell’area e non potevano essere qualificate come superiori; inoltre ha contestato la riconduzione della fascia economica F3 al profilo di assistente giudiziario, ritenendola propria dei soli cancellieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva qualificato come superiori le mansioni di assistente giudiziario rispetto a quelle di operatore giudiziario. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il nuovo art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e il CCNL del 14 settembre 2007 attribuiscono rilievo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione contrattuale astratta; pertanto, poiché entrambi i profili professionali erano collocati nella medesima Area II, il giudice di merito non avrebbe dovuto compiere un giudizio comparativo sulle mansioni effettivamente svolte. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande della lavoratrice. Ha compensato le spese dell’intero processo per la particolarità della vicenda e per il consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35 comma 1, lett. a)"

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, dopo la riforma, il criterio decisivo è l’equivalenza formale delle mansioni all’interno dell’area di inquadramento; il giudice non può applicare la disciplina generale dell’art. 2103 c.c. per sindacare la professionalità in concreto acquisita.

  • d.lgs. n. 150 del 2007

    È richiamato quale fonte che ha modificato l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in senso coerente con il nuovo sistema di flessibilità del pubblico impiego.

  • artt. 6, 8, 10, 17 e 18 del c.c.n.l. 2006/2009 per il personale del comparto Ministeri

    Sono invocati dal ricorrente come disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale e della flessibilità delle mansioni.

  • artt. 15 e 16, Allegato A, del c.c.n.i. del 29.7.2010

    Sono richiamati come parte della disciplina contrattuale integrativa che colloca i profili professionali nell’Area II e disciplina l’equiparazione delle figure.

  • art. 6 del c.c.n.l. Comparto Ministeri del 14 settembre 2007

    "Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre Aree (...)"

    Il contratto collettivo introduce un sistema di classificazione per aree, con profili professionali collocati all’interno della medesima area e considerati omogenei o affini.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per formulare il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, rileva la classificazione astratta prevista dalla contrattazione collettiva e non la sola comparazione in concreto delle attività svolte.
  • Se due profili professionali sono collocati dalla contrattazione collettiva nella medesima area di inquadramento, le mansioni svolte nell’ambito di quell’area devono considerarsi equivalenti e non integrano mansioni superiori.
  • In presenza di un sistema contrattuale improntato a flessibilità e aree omogenee, il giudice non può applicare il criterio generale dell’art. 2103 c.c. per sovrapporre un proprio giudizio di equivalenza a quello già espresso dalle parti sociali.
  • Il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori presuppone lo svolgimento di attività appartenenti a un’area diversa e superiore, non già la mera assegnazione a un profilo professionale diverso ma interno alla stessa area.
  • Quando la causa è decisa in cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ciò presuppone che la soluzione di merito discenda direttamente dalla corretta applicazione della disciplina di diritto, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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