Cassazione Civile, Ordinanza n. 21589/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una dipendente inquadrata come infermiera, addetta a turni h. 24, di ottenere la rideterminazione della retribuzione feriale. La lavoratrice sosteneva che, durante i 172 giorni di ferie fruiti, la retribuzione corrisposta dall'azienda fosse inferiore a quella dovuta perché la base di calcolo non includeva l'indennità giornaliera di turno prevista dall'art. 86 del CCNL comparto sanità, pari a euro 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima la decurtazione in contrasto con la direttiva 2003/88/CE e con la nozione europea di retribuzione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 e di varie clausole dei CCNL del comparto sanità, sostenendo che l'indennità di turno spetta solo in caso di effettiva prestazione lavorativa e non durante le ferie, nonché che, nel caso concreto, non sarebbe configurabile un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie, trattandosi di una voce incisa in misura di circa il 6% sul trattamento giornaliero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di retribuzione feriale, alla luce dell'interpretazione vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e dei precedenti di legittimità, comprenda le voci pecuniarie collegate intrinsecamente alle mansioni e allo status del lavoratore, se la loro esclusione possa alterare la sostanziale equivalenza economica tra periodo lavorativo e periodo di ferie e quindi dissuadere dal loro effettivo godimento. L'indennità di turno in esame, qualificata dalla contrattazione collettiva come indennità per particolari condizioni di lavoro e destinata a compensare il disagio dei turni avvicendati e flessibili, è stata ritenuta voce da includere nella retribuzione feriale. La Corte ha inoltre condiviso l'apprezzamento della Corte territoriale sull'effetto dissuasivo, ritenendo non irrisoria l'incidenza del 6% sul trattamento economico giornaliero. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese di legittimità e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
la retribuzione delle ferie annuali deve essere mantenuta in misura sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria, includendo le voci pecuniarie intrinsecamente collegate alle mansioni, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie
art. 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del riposo annuale e della retribuzione feriale
art. 33, comma 1, CCNL Comparto sanità 2016-2018
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive disciplinanti il rapporto
art. 86, comma 3, CCNL Comparto sanità 2016-2018
prevede l'indennità di turno giornaliera; la Corte la qualifica come voce per particolari condizioni di lavoro da includere nella retribuzione feriale
art. 106, comma 2, CCNL Comparto sanità 2019-2021
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive rilevanti
art. 23, comma 4, CCNL Comparto sanità del 19 aprile 2004
richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive rilevanti
richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità richiamati nella motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, occorre avere riguardo alla retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di lavoro effettivo, secondo l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- Devono essere incluse nella retribuzione feriale le indennità o componenti economiche che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, anche se siano corrisposte solo in caso di effettiva presenza.
- È incompatibile con il diritto alle ferie annuali retribuite una disciplina o prassi retributiva che, escludendo voci normalmente percepite dal lavoratore, produca un effetto potenzialmente dissuasivo sul godimento delle ferie.
- La valutazione dell'effetto dissuasivo può fondarsi anche sull'incidenza percentuale della voce esclusa sul trattamento economico complessivo, quando tale incidenza non sia irrisoria e possa alterare le ordinarie condizioni economiche del lavoratore.
- Nel interpretare le clausole del contratto collettivo che regolano indennità collegate alle condizioni di lavoro, il giudice deve privilegiare un'interpretazione conforme alla finalità eurounitaria di garantire ferie effettive e retribuite in misura paragonabile al periodo lavorativo.
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