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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07865/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990 è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione per concorso nella detenzione illecita, ai fini di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere sussunto nel diverso reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. e non nel concorso nel reato di stupefacenti. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva reiterata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare una rilettura fattuale delle prove; ha richiamato il principio secondo cui il concorso può integrarsi anche mediante condotte di agevolazione e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ritenendo coerente la qualificazione concorsuale della condotta consistita nell'ostacolare l'accesso degli operanti, ingaggiare una colluttazione e consentire la fuga del fratello, in un contesto di stabile gestione illecita della droga in un immobile predisposto per tale attività. Quanto alla recidiva e alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la maggiore pericolosità desunta dalle pregresse condanne e dai collegamenti con ambienti criminali, nonché l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    disposizione richiamata per fondare il concorso di persone nel reato, anche tramite condotte di agevolazione e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi.

  • art. 378 c.p.

    invocato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, ma ritenuto non applicabile alla condotta accertata.

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e non sul solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato quale intervento normativo che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura degli elementi di prova già esaminati con motivazione logica e puntuale dal giudice di merito.
  • Il concorso di persone nel reato non richiede la partecipazione materiale all'esecuzione tipica, potendo derivare anche da condotte coscienti e volontarie che rafforzino il proposito criminoso altrui o assicurino un supporto utile all'agire illecito.
  • In materia di stupefacenti, integra concorso anche la condotta di chi agevola la detenzione, l'occultamento o il controllo della droga, purché il suo apporto si inserisca consapevolmente nell'attività illecita e ne favorisca la realizzazione.
  • La diversa qualificazione del fatto come favoreggiamento personale non è sostenibile quando la condotta dell'agente risulti funzionalmente inserita nell'attività criminosa principale e non solo diretta ad aiutare l'autore a sottrarsi alle conseguenze del reato già commesso.
  • La recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dei precedenti sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, della qualità della devianza e del grado di offensività, non del solo dato formale delle condanne pregresse.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi rilevanti; non è più sufficiente, di per sé, il mero stato di incensuratezza dell'imputato.
  • In sede di legittimità la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente se prende in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e non è necessario confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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