Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso, proposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con cui un avvocato chiedeva la condanna della propria assistita al pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile. La resistente si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del credito professionale ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettava la pretesa. In cassazione il professionista deduceva tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 132, comma 3, e 161, comma 1, c.p.c., poiché il provvedimento era stato sottoscritto digitalmente dal solo giudice relatore e non anche dal presidente del collegio; 2) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 276 c.p.c., per assenza di trattazione collegiale; 3) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La parte resistente è rimasta intimata in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla l'ordinanza impugnata perché, trattandosi di provvedimento collegiale conclusivo del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 applicabile ratione temporis, doveva essere sottoscritta dal presidente del collegio; la sottoscrizione del solo giudice relatore integra un vizio di nullità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Macerata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, affinché rinnovi la decisione conclusiva del grado o emetta una nuova ordinanza, e ha demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Nel testo applicabile ratione temporis, il provvedimento conclusivo del rito speciale ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione; la decisione va assunta in forma collegiale quando il giudizio è collegiale.
La validità dell'ordinanza richiede la sottoscrizione del giudice; nel caso di provvedimento collegiale, la sottoscrizione deve provenire dal presidente del collegio.
La mancanza della sottoscrizione richiesta comporta nullità del provvedimento, deducibile come motivo di impugnazione.
L'ordinanza pronunciata fuori udienza deve essere munita della sottoscrizione del giudice o, se collegiale, del presidente.
Richiamato nel secondo motivo per la necessità della decisione collegiale; il motivo è stato assorbito.
Eccepito dalla resistente quale prescrizione presuntiva del diritto al compenso professionale.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione nel caso di specie.
Massime di principio
- Nei procedimenti speciali a cognizione piena conclusi con ordinanza collegiale, la forma del provvedimento non esclude la necessità delle sottoscrizioni previste per la deliberazione collegiale; la sottoscrizione del solo relatore è causa di nullità.
- Il vizio di nullità del provvedimento decisorio può essere fatto valere in cassazione e, se accolto, determina la cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per la rinnovazione della decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso assorbe la questione decisiva sulla validità del provvedimento impugnato, i motivi ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame.
- Il provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, pur se denominato ordinanza, ha natura decisoria ed è idoneo al giudicato sostanziale quando la legge lo prevede espressamente.
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