Ordinanza n. 5532/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensiva, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S. prot. 0040852 del 17 novembre 2025 in uscita, anche indicato come n. 333/ISP/II/Sezione Mobilità/313215 - Rif. n. 10504 del 5 novembre 2025, il quale ultimo lo si impugna per quanto occorrer possa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 3 febbraio 2026: - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento P.S. – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – con il quale sono state disposte le assegnazioni concernenti il 19° corso allievo vice ispettore, con decorrenza 4 febbraio 2026 e del provvedimento (telex) di assegnazione del ricorrente alla sede di Genova e, per quanto occorrer possa, in parte qua, del piano di ripartizione provinciale delle sedi di assegnazione del Ministero dell’Interno, stesso Dipartimento, nella parte in cui non ha individuato la sede di destinazione a favore dell’avente diritto ex lege 104/1992 con priorità rispetto all’ordine di graduatoria e all’ordine di assegnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di valutazione dell'istanza di assegnazione a una sede prossima al luogo di residenza di una familiare con handicap grave, nonché piano di assegnazione del 19° corso allievi vice ispettori e assegnazione della ricorrente alla sede di Genova
Esito
La controversia
La ricorrente, già agente della Polizia di Stato presso una questura e vincitrice del concorso pubblico per l'assunzione di allievi vice ispettori, ha impugnato la nota ministeriale con cui le è stata comunicata l'impossibilità di valutare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, diretta a ottenere, al termine del corso, l'assegnazione alla sede di Massa Carrara o a quella più vicina, in ragione dell'assistenza a una familiare portatrice di handicap in situazione di gravità. Con motivi aggiunti ha impugnato il piano di assegnazione dei frequentatori del corso alle sedi di destinazione e il provvedimento che l'ha assegnata alla sede di Genova. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la ricorrente fosse in servizio presso la Scuola di Spoleto al momento della proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di verificare la validità delle notifiche effettuate ai controinteressati, poiché gli indirizzi PEC utilizzati non risultavano iscritti nei pubblici elenchi previsti dall'art. 6-quater del d.lgs. 82/2005.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardi atti inseriti nella fase terminale di una procedura concorsuale di portata nazionale. Non ha invece definito il merito né la domanda cautelare. Ha disposto un'istruttoria: la ricorrente deve chiarire entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la fonte degli indirizzi PEC utilizzati per notificare il ricorso e i motivi aggiunti ai controinteressati, ai fini della verifica della validità delle notifiche e della corretta instaurazione del contraddittorio. Nello stesso termine il Ministero deve depositare evidenza degli eventuali provvedimenti o iniziative adottati per soddisfare le esigenze rappresentate dalla ricorrente, anche alla luce della documentazione sui movimenti degli ispettori in uscita dai reparti di Massa Carrara, così da valutare la possibile cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.
Norme richiamate
La ricorrente ha invocato la disposizione per ottenere l'assegnazione a una sede prossima al luogo di residenza della familiare con handicap grave; l'ordinanza non ne definisce il merito applicativo.
Il Ministero ha invocato la norma per eccepire l'incompetenza territoriale del TAR Lazio; l'eccezione è stata respinta in ragione del collegamento della controversia con la fase terminale di una procedura concorsuale nazionale.
Richiamati quali disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori e alla prosecuzione del giudizio.
art. 6-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il TAR ha richiesto di verificare se gli indirizzi PEC impiegati per le notifiche ai controinteressati risultassero iscritti nei pubblici elenchi previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda atti della fase terminale di una procedura concorsuale di portata nazionale, il TAR Lazio può ritenersi territorialmente competente anche se il ricorrente presta servizio o si trova in una sede situata fuori dal Lazio, in ragione dell'oggetto nazionale della procedura.
- Prima di valutare l'ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti sulla fonte degli indirizzi PEC utilizzati per notificare l'atto ai controinteressati, quando tali indirizzi non risultino iscritti nei pubblici elenchi previsti dalla legge, al fine di verificare la validità delle notifiche e la corretta instaurazione del contraddittorio.
- In presenza di elementi che prospettino una possibile soddisfazione delle pretese del ricorrente da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di documentare le iniziative adottate per verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere, senza definire anticipatamente il merito della controversia.
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