Cassazione Civile, Ordinanza n. 20798/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda un terreno su cui due soggetti avevano occupazione e possesso fondati, secondo la loro tesi, su una scrittura privata del 1 giugno 1979, registrata ma non trascritta. In primo grado il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di usucapione proposta da essi, ritenendo che fossero già proprietari del bene per effetto di tale scrittura, sia la domanda riconvenzionale del fallimento per il rilascio, con rinuncia alla domanda risarcitoria. Il fallimento aveva appellato e la Corte d’Appello aveva riformato parzialmente la decisione, condannando gli occupanti al rilascio del terreno perché la scrittura, pur qualificabile come compravendita immobiliare, non era opponibile al fallimento in difetto di trascrizione anteriore all’apertura della procedura. I ricorrenti hanno quindi dedotto: 1) nullità del giudizio e della sentenza d’appello per violazione degli artt. 348-bis e 342 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello per difetto di interesse e per genericità; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d’Appello avrebbe disposto il rilascio senza una domanda specifica; 3) violazione dell’art. 45 l.fall. e dell’art. 2914 c.p.c. per avere ritenuto inopponibile al fallimento la scrittura privata non trascritta, nonostante la registrazione e la data certa; 4) omesso esame/motivazione sulla rilevanza della registrazione e della data certa; 5) violazione degli artt. 948 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver disposto il rilascio senza chiarire se si trattasse di rivendicazione o azione restitutoria e senza prova della titolarità del bene in capo al fallimento; 6) nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione sulla domanda di rilascio e sulla sua qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’interesse ad impugnare del fallimento era concreto perché diretto a ottenere l’accertamento della proprietà del bene e il rilascio, e che la domanda di rilascio era ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto di appello, sicché non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c. Quanto ai motivi terzo e quarto, li ha dichiarati inammissibili: ai fini dell’opponibilità al fallimento non basta la data certa della scrittura privata, essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto prima dell’apertura della procedura, e la sentenza impugnata conteneva comunque motivazione sufficiente secondo il paradigma del "minimo costituzionale". Infine, ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, rilevando che la Corte d’Appello aveva fondato la condanna al rilascio sulla non opponibilità della compravendita al fallimento e che, una volta inefficace verso la procedura il titolo di acquisto, il bene resta nel patrimonio del debitore e può esserne richiesto il rilascio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire e a impugnare va valutato in relazione all'utilità concreta ottenibile dall'accoglimento del gravame, non in astratto.
Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto o introdurre d'ufficio un titolo nuovo, ma può interpretare la domanda secondo il contenuto sostanziale dell'atto complessivo.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza argomentativa.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'appello, ma senza accoglimento della censura.
L'appello deve contenere motivi specifici, ma nella specie il contenuto dell'atto è stato ritenuto sufficiente.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di rilascio; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammissibilità dell'appello; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la sua declaratoria.
"le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori"
L'opponibilità al fallimento richiede che le formalità opponibili ai terzi, come la trascrizione dell'atto immobiliare, siano compiute prima dell'apertura della procedura; la sola data certa della scrittura non basta.
Richiamato in relazione all'inefficacia degli atti non opponibili ai creditori, ma la questione decisiva è stata ricondotta all'art. 45 l.fall.
Per l'opponibilità del negozio al fallimento è richiesta la data certa della scrittura privata, ma essa non sostituisce la trascrizione.
art. 2652, comma 1, n. 3, c.c.
È richiamata la necessità della trascrizione della domanda giudiziale volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni per rendere opponibile la situazione derivante dalla scrittura.
Richiamato dai ricorrenti nella critica alla domanda di rilascio; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la base proprietaria del fallimento derivante dall'inopponibilità del titolo avverso la procedura.
Richiamato nel motivo sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata respinta.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la mancanza di prova del titolo del fallimento; la censura non è stata accolta.
Richiamato per la pretesa errata valutazione delle risultanze documentali; la Corte non ha ravvisato vizi di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione sussiste quando dall'accoglimento del gravame possa derivare una utilità concreta e attuale per la parte, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto alla correzione della motivazione o della qualificazione giuridica.
- Nel giudizio di appello e di cassazione la domanda va interpretata in modo sostanziale, considerando l'atto nel suo complesso e lo scopo pratico perseguito dalla parte; non è decisiva la sola formulazione letterale delle conclusioni, se il petitum sostanziale è chiaramente desumibile dal testo complessivo.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato, introduce un titolo nuovo o rileva d'ufficio un'eccezione in senso stretto; non vi è violazione quando la pronuncia di rilascio sia logicamente implicata dalla domanda di accertamento della proprietà.
- Ai fini dell'opponibilità al fallimento di un acquisto immobiliare non basta che la scrittura privata abbia data certa: occorre che le formalità necessarie verso i terzi, in primo luogo la trascrizione, siano compiute prima dell'apertura della procedura concorsuale.
- Quando la scrittura privata di trasferimento immobiliare non è opponibile al fallimento per difetto di trascrizione tempestiva, il bene resta considerato parte del patrimonio del debitore e il fallimento può ottenere il rilascio da parte di chi lo detiene senza titolo opponibile.
- Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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