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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17887/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del titolare di un'impresa individuale per il pagamento di lavori agricoli eseguiti su terreni siti in agro di un comune molisano. La destinataria del monitorio propose opposizione deducendo, in sostanza, di non essere personalmente obbligata verso il creditore, poiché i pagamenti contestati e i lavori sarebbero stati riferibili a una società (AB Immobiliare S.r.l.) e non a lei in proprio; inoltre, i terreni interessati non sarebbero stati di sua proprietà. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente dedusse nullità della sentenza ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato sull'insussistenza della sua legittimazione passiva e sulla non imputabilità a lei del rapporto di debito; in particolare contestava la lettura di due assegni firmati da lei, sostenendo che fossero stati emessi nella qualità di legale rappresentante della società, nonché la valutazione delle prove testimoniali e documentali che avevano portato a ritenere che fosse stata lei a commissionare i lavori agricoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, oltre a denunciare un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione ampia e coerente, evidenziando che la ricorrente aveva commissionato i lavori e che la fattura richiamava la sua partita IVA di imprenditrice individuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non censurasse realmente una nullità della sentenza, ma mirasse a contestare la valutazione di merito delle prove e a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti. Ha quindi valorizzato il principio secondo cui la titolarità del rapporto controverso deve essere provata da chi agisce e che la motivazione della sentenza d'appello raggiungeva il minimo costituzionale. In dispositivo, però, la Corte ha formulato il rigetto del ricorso, pur richiamando nel corpo della motivazione l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese, di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti delle anomalie motivazionali radicali rilevanti in cassazione, non per denunciare una mera insufficienza o inadeguatezza del ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere comprensibile e sufficiente secondo il minimo costituzionale, ma non può essere sindacata in cassazione per il solo dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non è più denunciabile come vizio di legittimità la mera insufficienza della motivazione o la diversa lettura delle prove, salvo le ipotesi di anomalie motivazionali estreme.

  • art. 2697 c.c.

    La titolarità del rapporto controverso e i fatti costitutivi della pretesa devono essere provati da chi agisce in giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa all'esito della procedura accelerata e la conformità alla proposta ha inciso anche sulla regolazione della responsabilità processuale aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    La parte che abbia resistito a un'impugnazione manifestamente infondata o comunque definita in conformità alla proposta accelerata può essere condannata al pagamento di ulteriori somme a titolo sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a contrapporre una propria lettura delle prove documentali e testimoniali a quella compiuta dal giudice territoriale.
  • La deduzione di nullità della sentenza per vizio di motivazione è inammissibile quando, in concreto, la censura mira soltanto a contestare l'adeguatezza o la completezza dell'argomentazione e non una vera anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La titolarità del rapporto dedotto in giudizio e i fatti costitutivi della pretesa devono risultare provati dalla parte che agisce; la motivazione del giudice di merito è sufficiente se spiega, in modo logico e non apparente, perché ritiene provata l'imputazione del rapporto alla parte convenuta.
  • La valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente o radicalmente illogica nei limiti ancora rilevanti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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