Cassazione Civile, Ordinanza n. 14605/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una banca aveva promosso esecuzione immobiliare contro un debitore; un'altra banca era intervenuta tardivamente come creditrice fondiaria, affermando di agire quale cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario. Il debitore aveva proposto opposizione di merito e formale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione ritenendo non provata la perfezione della cessione originaria del credito da una banca alla società veicolo cessionaria. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., dell'art. 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., sostenendo che il credito fosse ricompreso nella cessione in blocco e identificabile in base agli indici indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Hanno anche contestato l'affermazione di inammissibilità legata alla pretesa rivalutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non dirimente l'eccezione preliminare sull'operatività dell'incarico di recupero crediti da parte del soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., richiamando il principio per cui tale omissione non determina invalidità civilistica degli atti di riscossione. Nel merito, ha considerato infondato il motivo, rilevando anche profili di inammissibilità perché volto a una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui il documento del 30/05/2008 non era un contratto di cessione perfezionato ma una mera proposta, rimasta priva di adeguata accettazione entro il termine fissato. Ha inoltre ribadito che, in caso di contestazione del debitore sull'esistenza della cessione, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a provare il trasferimento del credito, occorrendo un accertamento complessivo delle risultanze fattuali e la prova del perfezionamento dell'accordo. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
L'omessa iscrizione all'albo del soggetto incaricato del recupero dei crediti cartolarizzati non determina, di per sé, invalidità civilistica degli atti di riscossione.
art. 2, comma 6, L. n. 130 del 1999
La norma attiene alla regolazione amministrativa del settore bancario-finanziario e non ha immediata valenza civilistica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla disciplina della cessione del credito e alla prova del suo perfezionamento.
Richiamato in tema di efficacia della cessione del credito e opponibilità al debitore.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sul perfezionamento della cessione.
Richiamato insieme alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti e della cessione in blocco.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
In tema di cessione in blocco di rapporti giuridici, la notificazione/pubblicazione dell'avviso non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza della cessione se il debitore la contesta.
La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore del controricorrente che aveva reso la relativa dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, quando il debitore contesti l'esistenza o il perimetro dei contratti ceduti, la prova del trasferimento non può essere fondata sulla sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, che ha valore meramente indiziario; occorre un accertamento complessivo delle risultanze documentali e fattuali.
- Ai fini della legittimazione del cessionario a agire in executivis o a riscuotere il credito, è indispensabile la prova del perfezionamento del contratto di cessione: una mera proposta di cessione non accettata nel termine non equivale a cessione valida ed efficace.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio; la censura che si risolva in un dissenso sulla lettura delle prove è inammissibile o comunque infondata.
- L'eventuale irregolarità amministrativa del soggetto incaricato del recupero crediti cartolarizzati non comporta automaticamente invalidità civilistica degli atti compiuti, essendo la relativa disciplina presidiata sul piano pubblicistico e sanzionatorio.
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