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Sentenza

Sentenza n. 6389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di 2.500 euro, liquidando però le spese del giudizio di primo grado in 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria Carta docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro professionale e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha sostenuto l’asserita inderogabilità dei minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali sui compensi forensi e ha dedotto la violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 2233 c.c. e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di equo processo. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione delle spese in misura non inferiore a 1.355 euro. Il TAR aveva giustificato la riduzione richiamando il carattere seriale della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, aumentandole da 500 a 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che l’abrogazione delle tariffe professionali ha escluso l’inderogabilità legale dei minimi, sicché i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Resta tuttavia vietata la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR aveva ridotto le spese a 500 euro richiamando soltanto il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione né considerare che la serialità non giustifica, di per sé, una compressione irragionevole del ristoro delle spese sostenute per ottenere tutela contro un comportamento amministrativo già reiteratamente riconosciuto illegittimo. La somma richiesta di 1.355 euro non è stata però riconosciuta integralmente, poiché la controversia riguardava un’unica questione e la Sezione ha ritenuto equa la liquidazione di 800 euro. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del solo parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese nel processo amministrativo deve essere applicata in coerenza con i poteri del giudice di regolare e liquidare le spese secondo le circostanze del caso concreto e nel rispetto dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 13, commi 6 e 6-bis, l. 247/2012

    Quando il compenso professionale non sia determinato per iscritto, la liquidazione giudiziale deve fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, periodicamente aggiornati.

  • artt. 4 e 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I parametri generali e i valori medi tabellari costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, con possibilità di aumento o diminuzione entro i limiti previsti, purché la scelta sia adeguatamente motivata.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali e costituisce, insieme al D.M. n. 55/2014, un riferimento per la quantificazione giudiziale, senza reintrodurre l’inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite legale alla libertà di determinazione della liquidazione, impedendo la corresponsione di somme simboliche o comunque non consone al decoro della professione.

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    Impongono che la liquidazione delle spese non comprometta l’effettività della tutela giurisdizionale e il diritto di accesso alla giustizia.

  • art. 47 CDFUE

    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva rileva anche nella regolazione delle spese processuali, impedendo liquidazioni manifestamente irrisorie e prive di adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tabellari non sono inderogabili per legge; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi costituiscono criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi, purché motivi in relazione alle caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva.
  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali non può tradursi nella corresponsione di somme meramente simboliche o non conformi al decoro della professione, essendo tale limite imposto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
  • Quando il giudice liquida le spese in misura apprezzabilmente e manifestamente inferiore ai valori desumibili dai parametri ministeriali, deve indicare le ragioni e i criteri concreti della riduzione; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente.
  • La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente una riduzione irragionevole delle spese di lite e, ove l’amministrazione abbia reiterato un comportamento già riconosciuto illegittimo, può essere valutata in senso contrario alla riduzione, quale elemento incidente sulla responsabilità processuale dell’amministrazione.
  • Il giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo, può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del grado di primo giudizio quando riformi la quantificazione effettuata dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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